Sentenza nº 186 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione18 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 186

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-14 novembre 2018, depositato in cancelleria il 13 novembre 2018, iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 12 novembre 2018 e depositato il successivo 13 novembre (reg. ric. n. 76 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del 12 settembre 2018, n. 52, edizione straordinaria, con riguardo agli artt. 1, commi 3 e 4, e 2.

  2. – Il ricorrente riassume le finalità della legge reg. Molise n. 8 del 2018 e il contenuto delle disposizioni censurate. In particolare, il ricorso riferisce che la legge regionale contiene disposizioni, relative all’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso dei minori alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia, che, intervenendo in maniera distonica rispetto alle norme statali vigenti in materia, si pongono in contrasto con gli artt. 117, commi secondo, lettere n) e q), e terzo, e 3 della Costituzione. È infatti opinione del ricorrente che sia rimesso alla competenza esclusiva del legislatore statale «il potere di dettare norme generali sull’istruzione e in materia di profilassi internazionale nonché di determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute» e comunque imposto al legislatore regionale di osservare, nell’esercizio del proprio potere di normazione primaria, il canone generale di eguaglianza.

  3. – L’Avvocatura generale dello Stato premette che gli obblighi connessi alla prevenzione vaccinale sono stati tutti compiutamente disciplinati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, il quale prevede anche una disciplina transitoria per l’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018.

    3.1.– In particolare, la difesa statale illustra il complessivo assetto normativo, siccome risultante dalle novità introdotte in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2017 e dalle precisazioni contenute nelle circolari congiunte del 27 febbraio 2018, n. 2166 e 6 luglio 2018, n. 20546, emanate dal Ministero della salute e da quello dell’istruzione, università e ricerca, che regolano i termini in relazione agli anni scolastici e ai calendari annuali 2017-2018 e 2018-2019 per la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione (o l’esonero, l’omissione o il differimento) delle vaccinazioni obbligatorie o anche la presentazione della formale richiesta di vaccinazione per l’accesso ai servizi scolastici. In relazione all’anno scolastico e al calendario annuale 2019-2020 ha poi precisato che i genitori sono esonerati, in prima battuta, da qualsiasi incombenza documentale, cui si supplisce mediante uno scambio di informazioni fra le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le scuole ove i minori sono stati iscritti, restando salvo che, in caso di inadempimento, il diniego di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia non si tramuta in un divieto di iscrizione dell’alunno, di modo che sia sempre possibile la successiva ammissione ai servizi una volta che sia stata presentata la documentazione richiesta.

    3.2.– Il ricorso richiama la giurisprudenza di questa Corte che ascrive la disciplina degli obblighi vaccinali alla competenza esclusiva della legislazione statale. Segnatamente, si assume che, secondo la sentenza n. 5 del 2018, le disposizioni in materia di iscrizione e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT