Sentenza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione16 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 180

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», e dell’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 25-28 febbraio e il 14-15 marzo 2017, depositati in cancelleria rispettivamente il 7 e il 17 marzo 2017, iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione delle Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessia Frattale per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 marzo 2017 (registro ricorsi n. 27 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento, nel complesso, all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

    1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato premette che la impugnata legge regionale, interessando tutto il territorio regionale, è applicabile – e in ciò si sostanzierebbe l’incostituzionalità – anche alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette. La disciplina di queste ultime è dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro), la quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi espressione dell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Tale legge – afferma la difesa statale – detta i principi fondamentali ai quali è chiamata ad adeguarsi la legislazione regionale in materia, essendo consentito a quest’ultima soltanto di determinare livelli di maggior tutela. In questo senso, la legislazione nazionale rappresenterebbe il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la cui finalità di protezione speciale è perseguita mediante: a) la regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle aree; b) la predisposizione di strumenti programmatici e gestionali.

    1.2.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l’illegittimità dell’impugnato art. 5, commi 1 e 2, lettere, b), d), e) ed i), nella parte in cui non prevede che le funzioni disciplinate dalla legge regionale (di promozione e di aggiornamento, di approvazione del programma triennale degli interventi, di promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive e di predisposizione di programmi di gestione della rete escursionistica) vengano esercitate, nelle aree il cui territorio rientri nel perimetro dei parchi nazionali, in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal piano di ciascun parco.

    Tale previsione, violando gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991 – i quali disciplinano rispettivamente: l’istituzione delle aree naturali protette nazionali, il regolamento del parco e il piano per il parco – contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché incidente sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale nella materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema».

    Tali disposizioni, inoltre, contrasterebbero, da un lato, con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto integrerebbero una lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale (destinata ad essere esercitata, in base all’art. 11 della citata legge quadro, dagli Enti parco), e, dall’altro, con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché la possibilità che l’attività gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformità dal piano per il parco pregiudicherebbe una «funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale».

    1.2.1.– Il ricorrente lamenta l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, anche sotto un diverso profilo. Dette disposizioni, legittimando interventi di diversi soggetti all’interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta dell’Ente parco, anche ove ritenuto necessario dalla citata legge n. 394 del 1991, risulterebbero lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale e, di conseguenza, sarebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Viene altresì ribadito, per le medesime ragioni già esposte, il contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

    1.2.2.– L’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), è stato impugnato anche nella parte in cui prevede che le attività gestorie – ovvero di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi – possono spiegare effetti anche sui territori dei parchi nazionali, così risultando idonee a pregiudicare le funzioni degli Enti parco, cui la legge statale affida sia la gestione, sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle aree protette speciali. La normativa impugnata sarebbe, pertanto, in contrasto sia con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché in violazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, sia con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché «si tratta di funzioni affidate – da parte del legislatore competente per materia – in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti».

    Sotto tale profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, al fine di superare i vizi di legittimità costituzionale, non sarebbe sufficiente prevedere, come fatto dall’impugnato art. 5, che tali attività si svolgano con la collaborazione degli Enti parco, poiché ciò pur sempre consentirebbe interventi sui quali questi ultimi non hanno espresso il proprio consenso. Pertanto, solo la sostituzione della mera collaborazione con l’intesa potrebbe garantire le prerogative dell’Ente parco.

    1.3.– È stato impugnato anche l’art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affiderebbe a soggetti espressamente indicati (CAI Abruzzo, Collegio delle guide alpine Abruzzo, Collegio delle guide speleologiche Abruzzo) una serie di funzioni e compiti considerati «specificamente e immediatamente» gestorii (su percorsi, sentieri e segnaletica), spettanti agli Enti parco in base agli artt. 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991. Di qui il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si determinerebbe la lesione di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, nonché con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché verrebbe pregiudicata «una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».

    1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) della medesima legge regionale, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per ragioni analoghe a quelle già fatte valere in relazione alle altre disposizioni impugnate.

    In particolare, le citate disposizioni affiderebbero ai Comuni e all’Amministrazione separata dei beni di uso civico (da ora in poi: ASBUC) una serie di funzioni di tipo gestorio (fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio, presiedere all’ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell’ordine e associazioni preposte per l’attività di controllo e gestione) anche con riferimento a porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di questi ultimi. Di qui il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge n. 394 del 1991 e, altresì, con l’art. 118, primo e secondo...

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