Sentenza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione24 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 200

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, promosso dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18-21 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2019, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Calabria ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, con cui il Presidente della Giunta regionale è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018; nonché alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario in essa Regione.

    Di tali atti la Regione Calabria chiede l’annullamento, previa sospensiva, per i motivi di cui direttamente si dirà nel Considerato in diritto.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri resiste al ricorso per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza delle censure in esso formulate.

    Con successiva memoria, la ricorrente ha eccepito la tardività, e conseguente inammissibilità, della costituzione di controparte.

    Considerato in diritto

  2. – Il conflitto proposto dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri è volto, come sopra detto, ad ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e della delibera di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri lo stesso 7 dicembre 2018.

    Sostiene la ricorrente che:

    1. le concrete modalità di svolgimento del procedimento di nomina – ivi compresa la carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di differimento della riunione – non sarebbero state improntate al rispetto del principio di leale collaborazione, non avendo consentito alla Regione di «“partecipare” in termini effettivi» al suddetto procedimento e di apportarvi il proprio contributo, con conseguente lesione delle prerogative e attribuzioni regionali, di cui agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

    2. la nomina del subcommissario, non avendo il Governo un tale potere di nomina, avrebbe leso la sfera di competenza regionale e le correlate attribuzioni e prerogative, violando gli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonché l’art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009;

    3. l’intervento statale in materia di commissariamento si sarebbe svolto oltre i limiti temporali normativamente consentiti, con conseguente lesione della...

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