Ordinanza nº 162 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione27 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 162

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al numero 190 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di G. L. e F. D.D.;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Aristide Police e Mario Caldarera per F. D.D. e Massimo Luciani per G. L.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 12 ottobre 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 gennaio 2014, n. 4 (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale);

che la disposizione in esame disciplina l’ambito soggettivo dell’ineleggibilità alla carica di deputato regionale, estendendola «[…] ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione»;

che tale disposizione è censurata nella parte in cui comprende fra i soggetti ineleggibili il direttore generale d’ateneo, o comunque il direttore generale dell’Università degli studi di Messina, per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri;

che è denunciata la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia perché l’ineleggibilità introdotta dalla disposizione censurata costituirebbe una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di cui all’art. 51 Cost., non sorretta da esigenze specificamente riferibili al contesto regionale siciliano, sia perché ciò determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e regionale dell’accesso alle cariche elettive, la quale configura le medesime situazioni soggettive quali cause di incompatibilità e non di ineleggibilità;

che le questioni sono sorte nell’ambito di un giudizio in materia elettorale, promosso da tre cittadini elettori, al fine di ottenere l’accertamento dell’ineleggibilità di F. D.D. alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, in considerazione della sua qualità di direttore generale dell’Università degli studi di Messina, ente non territoriale destinatario di contributi regionali;

che, osserva il rimettente, ai sensi dell’art. 3 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), la disciplina dei requisiti di accesso alla carica di componente dell’Assemblea regionale siciliana attiene alla potestà legislativa primaria della Regione, con il limite dei principi della Costituzione e dell’ordinamento giuridico della Repubblica; peraltro, in tema di elettorato passivo, sussiste un’esigenza di tendenziale uniformità della disciplina sul piano nazionale, cosicché discipline differenziate in relazione al territorio di una Regione sarebbero legittime solo alla luce di situazioni specificamente riferite ad essa e purché la diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (sentenze n. 143 del 2010, n. 288 del 2007, n. 438...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT