Sentenza nº 189 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione18 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 189

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nonché degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell’8 ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 35, prima serie speciale, dell’anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2019;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 26 aprile 2018 (r. o. n. 109 del 2018), il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 570-bis del codice penale, «nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati».

    1.1.– Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale di A. B., imputato del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai figli previsto dall’art. 570, secondo comma, numero 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno mensile stabilito in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, facendo mancare a questi i mezzi di sussistenza.

    Osserva il rimettente che nel corso del giudizio era risultato provato – da un lato – che l’imputato, in seguito alla interruzione della convivenza, non aveva versato l’assegno mensile stabilito dal tribunale per i minorenni nei confronti dei figli, ma – dall’altro – che la ex convivente aveva sempre provveduto alle loro necessità, dovendosi pertanto escludere lo stato di bisogno dei medesimi, che costituisce implicito presupposto del delitto contestato all’imputato.

    Il giudice rimettente, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva pertanto invitato le parti a concludere anche in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto quale violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 570-bis cod. pen., applicabile ratione temporis ai fatti di causa, posti in essere a partire dal maggio 2013 con condotta tuttora perdurante.

    1.1.1.– Rileva il giudice a quo che tale fattispecie di reato è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». Peraltro, essa si limiterebbe a riprodurre le previgenti disposizioni penali di cui all’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), abrogate dall’art. 7, lettere b) e o), del d.lgs. n. 21 del 2018, «con conseguente continuità nel rapporto di successione nel tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso collocamento ordinamentale delle stesse».

    Tuttavia, il rimettente evidenzia come il nuovo art. 570-bis cod. pen. non contenga alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati.

    Tale lacuna determina, ad avviso del giudice a quo, l’incompatibilità della disposizione con l’art. 3 Cost. «per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio».

    Il rimettente sottolinea in proposito come, nel vigore della fattispecie di reato di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge consentisse di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731 e 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267).

    Detta estensione non sarebbe oggi più possibile, in ragione del chiaro dato letterale della disposizione censurata. Una tale situazione normativa sarebbe, ad avviso del rimettente, distonica rispetto «alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta in sede civile» per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con conseguente «irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell’art. 3 Cost.».

    1.1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea in sostanza come l’accoglimento della questione consentirebbe di ritenere la responsabilità penale dell’imputato per il delitto in questione.

    1.2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili, in quanto il giudice rimettente non avrebbe esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

    Il giudice a quo, infatti, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, in forza della quale le disposizioni della predetta legge si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati, è ancora vigente.

    La norma censurata, ove letta in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 54 del 2006, non precluderebbe dunque una interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di ritenere sanzionabile con le pene previste dall’art. 570-bis cod. pen. anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

  2. – Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, del 22 ottobre 2018, 8 ottobre 2018 e 25 settembre 2018, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Le questioni sono prospettate in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agli artt. 76 e 25 Cost.

    2.1.– I giudici rimettenti si trovano a giudicare della responsabilità penale di imputati del delitto di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento delle somme stabilite dal tribunale per i minorenni a titolo di contributo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

    Essendo intervenuto, nelle more del processo, il d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato l’art. 3 della legge n. 54 del 2006 introducendo contestualmente l’art. 570-bis cod. pen., i giudici a quibus si domandano se la mancata estensione della disciplina prevista dalla nuova disposizione al fatto commesso a danno dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio sia compatibile con i parametri costituzionali sopra indicati, non essendo peraltro praticabile – ad avviso dei rimettenti – alcuna interpretazione costituzionalmente orientata di tale disciplina.

    2.1.1.– In particolare, la disciplina censurata determinerebbe – in violazione dell’art. 3 Cost. – un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa tutela assicurata ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, in contrasto con la costante perequazione delle due posizioni da parte dell’ordinamento e con l’obbligo, discendente dall’art. 30 Cost., di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

    Nell’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 si argomenta, altresì, che l’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen. «abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell’art. 76 in relazione all’art. 25 Cost.», dal momento che la legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) avrebbe richiesto la mera ricollocazione nel codice penale di una serie di norme incriminatrici previste in leggi speciali, senza però autorizzare il governo ad abrogare fattispecie incriminatrici previste in precedenza dalla legge.

    2.1.2.– Evidente sarebbe d’altra parte, in...

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