Sentenza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione10 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 173

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e dell’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), come inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, promossi dal Consiglio nazionale forense con due ordinanze del 28 febbraio 2019, iscritte rispettivamente ai nn. 65 e 66 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Nicola Giusteschi Conti e altro, di Carla Giuliani e altri, di Alessandro Cardosi e altri, di Salvatore Lupinacci e del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Savona e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, di Alfredo Sorge e altri e dell’Associazione nazionale forense;

udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Bruno Ricciardelli per Alfredo Sorge e altri, Alessandro Barbieri per l’Associazione nazionale forense, Luigi Cocchi per Alessandro Cardosi e altri, Scipione Del Vecchio e Daniele Granara per Salvatore Lupinacci, Luigi Piscitelli per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Savona e altri, Fabio Valerini per Nicola Giusteschi Conti e altro, Giovanni Pietro Sanna e Giovanni Delucca per Carla Giuliani e altri, nonché l’Avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di due procedimenti relativi ad altrettanti reclami presentati avverso le decisioni delle Commissioni elettorali degli ordini degli avvocati, rispettivamente, di La Spezia e di Savona, entrambe dell’11 gennaio 2019, l’adito Consiglio nazionale forense (CNF), nella sua qualità di giudice speciale, rilevato che i reclamanti lamentavano che alcuni candidati eletti in quelle competizioni, per avere svolto due consecutivi mandati precedenti, si trovassero nella condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e, premessane, per tal profilo, la rilevanza, ha sollevato con le due ordinanze (di identico contenuto) iscritte ai numeri 65 e 66 del r. o. 2019, questioni di legittimità costituzionale della disposizione suddetta, per contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 e, sotto altro profilo, con gli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

    In relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., lo stesso rimettente dubita poi della legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), come inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che, in via interpretativa, ha affermato che, ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo, si tiene conto anche dei mandati espletati prima dell’entrata in vigore della legge n. 113 del 2017.

    1.1.– Secondo il Consiglio a quo, la ratio del divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo – individuata nel «valore dell’avvicendamento o del ricambio nelle cariche rappresentative» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781) – sembrerebbe «difficilmente comparabile, sotto il profilo del tono costituzionale, ai diritti ed ai principi in tema di elettorato attivo e passivo». Dal che l’«irragionevolezza del bilanciamento» operato dal legislatore del 2017 e la conseguente violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost.

    Il censurato «divieto di rielezione» realizzerebbe, inoltre, «una irragionevole compressione dell’ambito di autonomia riservato agli ordini forensi dagli artt. 2, 18 e 118 della Costituzione», integrando «una interferenza statale nelle dinamiche elettorali interne ad una formazione sociale […] non […] sorretta da una adeguata ragionevolezza e proporzionalità».

    1.2.– A sua volta, la disposizione introdotta in sede di conversione del d.l. n. 135 del 2018 contrasterebbe con i medesimi parametri sopra evocati e, in particolare, con l’art. 3 Cost., «sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica», non essendo sorretta da un «rilevante interesse pubblico», che giustifichi una tale retroattiva incidenza su un diritto costituzionalmente garantito quale quello di elettorato passivo e l’effetto, che ne deriva, di «violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».

  2. – Nel giudizio incidentale introdotto dall’ordinanza n. 65 del r. o. 2019, si sono costituite le parti reclamanti del giudizio a quo, per chiedere il rigetto delle questioni (tese a rimuovere il divieto del terzo mandato consecutivo, la cui violazione esse addebitano agli eletti).

    2.1.– Opposte conclusioni, volte all’accoglimento, invece, delle suddette questioni, hanno formulato gli eletti, resistenti nel giudizio a quo, costituitisi in quello incidentale con due separati atti, ciascuno illustrato anche con memoria.

    Secondo i resistenti, la causa di incandidabilità di cui alla norma censurata contrasterebbe in modo insanabile con la sfera di autonomia propria delle associazioni.

    A sua volta, l’art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, come introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, nel sancire la retroattività del divieto, lederebbe l’affidamento sia di coloro che in buona fede si sono candidati, confidando nella possibilità di essere eletti, sia di coloro che, altrettanto in buona fede, hanno espresso il proprio voto in favore di tali candidati.

    2.2.– Altri quattro avvocati – dal primo al quarto dei non eletti nella competizione relativa al rinnovo (nel gennaio-febbraio 2019) del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli, a loro volta ricorrenti avverso la proclamata elezione di candidati già consiglieri nelle due precedenti consiliature di quel circondario – hanno spiegato intervento «ad adiuvandum dei ricorrenti» e «ad opponendum dei resistenti», concludendo anch’essi per la non fondatezza delle proposte questioni: conclusioni ribadite, ed ulteriormente argomentate, con memoria integrativa.

    2.3.– Ha, inoltre, spiegato intervento l’Associazione nazionale forense (ANF), argomentandone l’ammissibilità sul rilievo che le disposizioni censurate «concernono direttamente e immediatamente» la posizione soggettiva di essa associazione «quale ente maggiormente rappresentativo» (per previsioni statutarie e per istituzionale riconoscimento come tale) degli interessi degli avvocati. In dichiarata funzione di tutela dei quali ha concluso perché le riferite questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

    2.4.– È, infine, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha contestato la fondatezza delle questioni sollevate.

    Secondo l’Avvocatura, il limite dei due mandati consecutivi, previsto dal legislatore del 2017 per i componenti dei consigli degli ordini circondariali...

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