Ordinanza nº 182 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione16 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 182

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, nel procedimento vertente tra Sergio Divina e l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, con ordinanza del 4 dicembre 2014, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che con ordinanza del 4 dicembre 2014, iscritta al n. 19 del reg. ord. 2019, la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, a norma del quale «[a] partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi]»;

che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio tributario promosso dal sig. Sergio Divina avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che l’avviso di accertamento impugnato concerne una maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno di imposta 2008, accertata «per effetto del disconoscimento della natura di “erogazioni liberali” – e quindi della detraibilità dall’imposta nella misura del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 […] – delle somme di denaro versate in quell’anno di imposta dal ricorrente» in favore del partito politico di appartenenza;

che, ancora in punto di fatto, il rimettente osserva che il contribuente, nel ricorso introduttivo, ha sollevato varie questioni pregiudiziali di merito, tra cui la contestazione dell’«assunto dell’Ufficio, secondo cui si sarebbe costituito un rapporto sinallagmatico» con il partito politico e, in ordine gradato rispetto a tali difese, l’affermazione per cui «la detraibilità dall’imposta, nella misura del 19%, delle somme […] versate dal ricorrente in favore del partito politico […] nel 2008, prescinde dalla natura di atto di liberalità delle erogazioni» per effetto del comma 4-bis dell’art. 11 del d.l. n. 149 del 2014;

che dall’ordinanza di rimessione risulta che l’Agenzia delle entrate ha replicato deducendo, in particolare quanto alla detraibilità dall’IRPEF dell’erogazione effettuata dal contribuente: a) che «di solito, oltre all’atto di donazione, il candidato ed il partito […] stipulavano un accordo in cui si affermava espressamente che il versamento delle somme del candidato al partito avveniva in correlazione con “le obbligazioni assunte”» dal partito stesso; b) che ciò «esclude in radice lo spirito di liberalità (inteso come mera e spontanea elargizione fine a se stessa) e la detraibilità ai sensi dell’art. 15 co. 1bis d.lgs. [d.P.R.] 917/1986»; c) che in difetto del carattere di liberalità dell’erogazione non può trovare applicazione neanche l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, sia in ragione della rubrica dell’articolo «Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici», sia perché, diversamente interpretando, si ammetterebbe «una sorta di sanatoria rispetto alle erogazioni non connotate da spirito di liberalità»;

che il giudice tributario rimettente, non condividendo l’assunto dell’Agenzia delle entrate, muove dal diverso presupposto interpretativo che il citato art. 11 comma 4-bis del d.l. n. 149 del 2013 non richiede il requisito della liberalità, con ciò «ponendosi in evidente rapporto di specialità con l’art. 15, comma 1 bis d.P.R. 917/1986 [che dispone la detraibilità...

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