Ordinanza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione19 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 193

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018, depositato in cancelleria il 24 agosto 2018, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018 e depositato il 24 agosto 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 25 e 117, commi secondo, lettere e), g), l) ed m), e terzo, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria);

che l’art. 1, comma 4, della legge regionale citata – nel disporre che «[l]a costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all’articolo 824 del codice civile» e che «[i] cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari» – violerebbe, ad avviso del ricorrente, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile», dal momento che assoggetterebbe i cimiteri al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT