Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 03 Ottobre 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione03 Ottobre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, promossi dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanze del 3 ottobre e del 12 dicembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 14 e 93 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ordinanze di tenore in larga misura analogo, del 3 ottobre 2017 (r. o. n. 14 del 2018) e del 12 dicembre 2017 (r. o. n. 93 del 2018), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 14 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività».

    La sola ordinanza r. o. n. 93 del 2018 assume che la norma denunciata violi, in parte qua, anche gli artt. 2, 24 e 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost.

    1.1.– Il giudice a quo premette, in entrambi i casi, di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso non personale.

    Riferisce, altresì, che gli elementi a carico dell’imputato sono costituiti, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, dai risultati dell’ispezione del bagaglio e della perquisizione personale e, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, dai risultati della perquisizione personale e domiciliare cui l’imputato era stato sottoposto, di loro iniziativa, da militari appartenenti all’Arma dei carabinieri: ispezione e perquisizioni che avevano portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana, in un caso, sola canapa indiana, nell’altro).

    Stando alle indicazioni del processo verbale di perquisizione, i Carabinieri erano stati indotti a procedere a tali attività, «particolarmente invasiv[e]»:

    1. nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, da un non meglio specificato «atteggiamento asseritamente sospetto» tenuto dall’imputato, allorché, verso le ore 14.00, si aggirava nei pressi del litorale di Gallipoli;

    2. nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, dalla circostanza che «fonti confidenziali» avevano indicato nell’imputato uno spacciatore di sostanze stupefacenti: sicché, avendo in precedenti occasioni rilevato, in quella zona, «un andirivieni di soggetti noti come tossicodipendenti» (peraltro non indicati), e avendo scorto un giovane che consegnava una banconota all’imputato, i militari avevano proceduto alla immediata identificazione di tali soggetti. Pur avendo accertato che il giovane era il fratello dell’imputato e pur avendo questi chiarito che stava consegnando al fratello denaro per le «spese di casa», i Carabinieri avevano proceduto alla perquisizione personale dell’imputato e, avendogli trovato in tasca tre involucri di sostanza stupefacente, avevano esteso la perquisizione all’abitazione, dove avevano rinvenuto la restante parte della sostanza sottoposta a sequestro.

    Ad avviso del rimettente, i ricordati atti di ispezione e perquisizione dovrebbero ritenersi “abusivi”, in quanto eseguiti fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge.

    Al riguardo, il giudice salentino rammenta che l’art. 13 Cost. (richiamato, quanto a garanzie e forme ivi previste, dall’art. 14 Cost. con riguardo a ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari) prevede che ogni forma di limitazione della libertà personale – compresa quella insita nelle ispezioni e nelle perquisizioni personali – possa essere disposta solo con «atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». A tale principio può derogarsi unicamente «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge», nei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare «provvedimenti provvisori» soggetti a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, in difetto della quale essi «si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

    L’ipotesi principale che, in base alla legge ordinaria, legittima l’intervento eccezionale delle forze di polizia è quella della flagranza di reato (artt. 352 e 354 cod. proc. pen.). Norme speciali hanno, peraltro, ampliato i casi nei quali la polizia giudiziaria può procedere a ispezioni e perquisizioni. A fianco delle ipotesi previste dall’art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) – che consente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, la perquisizione, per la ricerca di armi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiano giustificabili, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo – e dall’art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – che permette la perquisizione domiciliare per la ricerca delle armi della cui esistenza, in locali pubblici o privati, la polizia abbia notizia, anche per indizio –, la fattispecie più ricorrente nella pratica – e rilevante anche nei giudizi a quibus – è quella contemplata dall’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). I commi 2 e 3 del citato art. 103 abilitano, infatti, la polizia giudiziaria a procedere – nel corso di operazioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – rispettivamente, all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, e a perquisizioni, personali e domiciliari, allorché vi sia «fondato motivo» di ritenere che possano essere rinvenute tali sostanze e ricorrano, altresì – nel caso delle perquisizioni – «motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente». Delle operazioni deve essere data notizia, entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale le convalida nelle quarantotto ore successive, sempre che ne sussistano i presupposti.

    A parere del giudice a quo, una interpretazione delle disposizioni ora richiamate rispettosa del dettato costituzionale imporrebbe di ritenere che il presupposto che legittima l’intervento della polizia giudiziaria, anche fuori dai casi di flagranza nel reato, debba possedere un «requisito minimo di comprovabilità e verificabilità»: non occorrerebbe, cioè, la prova preventiva della detenzione illegittima di armi o stupefacenti, ma dovrebbero esservi almeno degli indizi in tal senso, sia pure semplici e non gravi, ma comunque sia verificabili. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe alla polizia giudiziaria il potere di ledere «ad libitum» la libertà personale e domiciliare dell’individuo, vanificando il senso del controllo dell’autorità giudiziaria sul suo operato.

    In questa prospettiva, la sussistenza di un indizio di detenzione delle armi o dello stupefacente non potrebbe essere desunta da fonti anonime o confidenziali, le quali non sono in alcun modo verificabili dal giudice e delle quali è proprio per questo prevista, in via generale, l’inutilizzabilità (artt. 195, comma 7, 203, comma 1, e 240 cod. proc. pen.): conclusione che troverebbe riscontro in plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità.

    Alla luce di quanto precede, l’ispezione e le perquisizioni di cui si discute nei giudizi a quibus apparirebbero illegittime, risultando del tutto ingiustificate sulla base del «giudizio ex ante» che deve presiedere alla valutazione degli atti della polizia giudiziaria che incidano su libertà costituzionalmente tutelate. Nei casi di specie non ricorrerebbe, infatti, l’ipotesi della flagranza del reato, essendosi questa manifestata solo ex post, all’esito dell’ispezione e delle perquisizioni. Ma neppure ricorrerebbe il «fondato motivo» per ritenere che potessero essere rinvenute sostanze stupefacenti, richiesto dall’art. 103 t.u. stupefacenti.

    Nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, infatti, il verbale di perquisizione non specifica in alcun modo in che cosa concretamente consistesse l’«atteggiamento sospetto» tenuto nella circostanza dall’imputato. Il riferimento a quest’ultimo si tradurrebbe, di conseguenza, in un’affermazione «apodittica» e «non verificabile».

    Analogamente, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, il verbale – di là dal riferimento a fonti confidenziali, inidoneo per quanto detto a...

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