Sentenza nº 171 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione10 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 171

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17-22 agosto 2018, depositato in cancelleria il 24 agosto 2018, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Colarizi per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria). L’art. 6, comma 7, prevedeva, nel testo vigente al momento del ricorso, quanto segue: «Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l’apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata».

    Tale disposizione sarebbe illegittima per due motivi. In primo luogo, secondo il ricorrente essa si porrebbe in contrasto con l’art. 842 del codice civile, con l’art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e con l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, là dove prevede il meccanismo del silenzio-assenso sulla richiesta del privato di vietare la caccia sul suo fondo.

    L’art. 842 cod. civ. stabilisce che «[i]l proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno». L’art. 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «[i]l proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni».

    Il silenzio-assenso non sarebbe previsto dall’art. 15 della legge n. 157 del 1992 e sarebbe escluso in materia ambientale dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Poiché il divieto riguarderebbe un fondo in cui la pianificazione regionale consente la caccia “in movimento”, secondo il ricorrente la Regione deve valutare necessariamente la compatibilità ambientale del provvedimento di esclusione della caccia. Dunque, l’introduzione di una semplificazione procedurale come il silenzio-assenso violerebbe, tramite le norme statali interposte, le competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile (in relazione alla proprietà privata) e tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera l e lettera s della Costituzione).

    L’art. 6, comma 7, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 sarebbe illegittimo anche là dove non prevede il termine di presentazione della richiesta del provvedimento di divieto della caccia su un certo fondo. Infatti, come visto, l’art. 15 della legge n. 157 del 1992 impone al proprietario di chiedere la chiusura del fondo «entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio».

    Tale norma riguarderebbe l’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alla predisposizione degli strumenti di pianificazione regionali e il mancato rispetto di tale modalità dell’esercizio del diritto di partecipazione inciderebbe «sulla razionalità della scelta pianificatoria regionale e quindi sulla sua idoneità a conseguire la finalità della salvaguardia e del recupero naturalistico del territorio regionale».

    Anche la mancata indicazione del termine, dunque, «violando la norma interposta che nell’interesse unitario della tutela dell’ambiente rende effettiva la partecipazione dei cittadini allo esercizio della attività pianificatoria faunistico-venatoria regionale», lederebbe la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell’ambiente dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l’art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018. Tale disposizione stabilisce quanto segue: «1. La Giunta regionale, sentiti l’ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione...

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