Sentenza nº 205 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione25 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 205

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO’, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l’11-14 settembre 2018, depositato in cancelleria il 19 settembre 2018, iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 2, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost.

    L’art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, rubricato «Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8», aggiunge all’art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), il seguente comma: «1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

    Il citato art. 85, al comma 1, prevede che «[p]er favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d’ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell’istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza».

    1.1.– Il ricorrente riferisce che il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con nota del 28 agosto 2018, n. 198505, in risposta alla richiesta della Regione Siciliana di fornire le opportune e necessarie delucidazioni in merito alle modalità operative di attuazione dell’art. 85 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai consorzi e alle società d’ambito posti in liquidazione, ha chiarito che avrebbe consentito a tali enti la registrazione nella piattaforma per i crediti commerciali (PCC) esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale in considerazione. Pertanto, il sistema della PCC avrebbe accettato soltanto istanze di certificazione presentate dalle imprese che avessero crediti nascenti dalla realizzazione di forniture successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Pertanto, le certificazioni così rilasciate a mezzo della PCC non potrebbero essere utilizzate laddove la normativa nazionale richieda che esse siano state rilasciate ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, ma si intenderebbero rilasciate a mezzo della PCC esclusivamente ai sensi e per gli effetti della citata legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che impone un obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.

    Nei termini sopra chiariti, il ricorrente espone che l’art. 85 della citata legge reg. Sicilia n. 8 del 2018 non è stato ritenuto lesivo delle attribuzioni dello Stato e, pertanto, non è stato impugnato con il ricorso, limitato ad altre disposizioni della medesima legge regionale e iscritto al n. 44 del reg. ric. 2018.

    1.2.– Successivamente, prosegue il Presidente del Consiglio, l’art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018 ha aggiunto all’art. 85 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 il comma 1-bis, entrato in vigore il 13 luglio 2018 (ai sensi dell’art. 21 della medesima legge regionale del 2018). Ad avviso del ricorrente, tale norma non potrebbe essere ritenuta coerente con l’ambito di applicazione definito dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008.

    Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la materia della certificazione dei crediti, dapprima attuata con modalità cartacee e poi in via telematica tramite la PCC, gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata ampiamente e compiutamente disciplinata a livello nazionale nell’ottica del citato d.l. n. 185 del 2008. In particolare, osserva che l’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, è stato modificato dall’art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha così disposto: «[a]ll’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: a) al primo periodo, le parole: “le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di...

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