Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 09 Gennaio 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione09 Gennaio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da A. P. contro il Comune di Roccasecca, con ordinanza del 18 dicembre 2017, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento della Regione Lazio;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 18 dicembre 2017 (r.o. n. 78 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia).

    Tale norma, nel disciplinare in ambito regionale la procedura di accertamento di conformità di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, prevede che il rilascio del permesso in sanatoria o la denuncia di inizio attività in sanatoria – se l’intervento eseguito è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione e a quello della richiesta (cosiddetta “doppia conformità”) – siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, «di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione».

    Il dubbio di costituzionalità ha ad oggetto tale ultima previsione.

    1.1.– Il giudizio principale è stato promosso da A. P., proprietaria di un immobile nel Comune di Roccasecca, contro il diniego dell’accertamento di conformità – ed il conseguente ordine di demolizione – relativo ad un intervento edilizio da lei realizzato in assenza di titolo abilitativo; detto diniego dipendeva dall’essersi la stessa rifiutata di versare l’oblazione nella misura prevista dalla disposizione regionale, deducendo la propria estraneità all’abuso, riconducibile al fatto – accertato con sentenza penale definitiva – che il titolo abilitativo era stato falsamente predisposto dal suo tecnico di fiducia.

    1.2.– Circa la rilevanza della questione, il rimettente osserva che il giudizio principale si fonda sull’applicazione dell’art. 22, comma 2, lettera a), della legge reg. Lazio n. 15 del 2008, e che tutti i motivi di ricorso ineriscono all’obbligo di corrispondere l’oblazione o alla misura della stessa, cosicché la soluzione della controversia non può prescindere dall’applicazione di tale disposizione.

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza svolge considerazioni più articolate.

    1.3.1.– Sotto un primo profilo, infatti, il rimettente assume che la disposizione in questione avrebbe violato gli artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia penale.

    In tal senso osserva che in base alla disciplina statale – e segnatamente all’art. 45, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (da ora in poi TUE) – «[i]l rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti», configurandosi così una causa di estinzione del reato. L’effetto estintivo, in particolare, è determinato dai concorrenti requisiti della “doppia conformità” dell’intervento e del pagamento dell’oblazione, che l’art. 36 TUE quantifica in misura pari al doppio degli oneri concessori, ovvero al contributo di concessione in caso di opera gratuita a norma di legge.

    Pertanto, la scelta del legislatore regionale di aumentare sensibilmente l’importo oggetto di oblazione nell’ambito territoriale di riferimento finirebbe per restringere l’ambito applicativo di tale causa di estinzione del reato, già interamente disciplinata dalla legge...

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