REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2009, n. 6 - Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n. 28 del 24 giugno 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 9 'Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali', della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le modalita' e i termini di attuazione dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della medesima legge regionale.

  1. Gli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 sono finanziati con le risorse all'uopo destinate in attuazione della legge regionale n. 4/2009, art. 6, commi 5, 10, 11 e 12, secondo le modalita' e i termini previsti dal presente regolamento.

  2. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n.

    4/2009 dovranno essere eseguite in via telematica, attraverso la soluzione informatica appositamente realizzata dalla Regione Umbria per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii..

  3. Le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge regionale n.

    4/2009 e dal presente regolamento non trovano applicazione nei confronti dei soggetti interessati comunque da crisi aziendali o occupazionali, ma attualmente destinatari di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attivita' dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    Art. 2

    Soggetti Beneficiari 1. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati:

    1. da crisi aziendali o occupazionale e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009;

    2. dai contratti di solidarieta' ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilita' indennizzata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

    Il godimento del beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n.4/2009 e' subordinato, in ogni caso, all'assenso da parte del gestore erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento. Il venir meno del godimento degli ammortizzatori di cui alle lettere a) e b) determina la cessazione dal beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n.

    4/2009.

  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 5-sexies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori:

    1. indicati alle lettere a), e b) del comma 1 del presente articolo;

    2. che per effetto di crisi aziendali o occupazionale hanno perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009.

    Il godimento del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n.4/2009 e' subordinato, in ogni caso, all'accertamento definitivo del merito del credito da parte dell'Istituto bancario mutuante.

  5. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale, i lavoratori di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere residenti nella Regione al 1° gennaio 2009.

    Art. 3

    Servizi interessati dall'intervento 1. I servizi interessati dal beneficio della sospensione del pagamento sono quelli elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio.

  6. Per servizi 'trasporti scolastici' devono intender si gli abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto relativo all'obbligo scolastico per l'anno 2009/2010, sia al trasporto effettuato per motivi di studio dai componenti del nucleo familiare anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.

    Art. 4

    Condizioni di accesso ai benefici 1. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 devono sussistere le seguenti condizioni:

    1. i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, ovvero in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, devono aver maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

    2. i lavoratori devono possedere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs del 31marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore ad euro 40.000,00, aggiornato al momento della presentazione della richiesta dei benefici.

  7. Al fine della determinazione dell'ISEE di cui al precedente comma 1, lettera b), riferito al nucleo familiare del lavoratore richiedente, si applicano le...

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