LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 20 - Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

  1. adeguare alla realta' locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

  2. prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

  3. tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

  4. assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosita' ambientale e di esposizione della popolazione;

  5. assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

    1. La presente legge definisce inoltre:

  6. i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonche' le modalita', le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione;

  7. i poteri sostitutivi in caso di inerzia;

  8. le modalita' di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive;

  9. le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico;

  10. i criteri e le condizioni per l'individuazione di valori limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico;

  11. le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

  12. i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico;

  13. i criteri per l'identificazione delle priorita' temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

    Art. 2

    Competenze 1. Spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:

  14. gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione;

  15. i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonche' i criteri e le modalita' per la predisposi- zione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

  16. le modalita' per l'identificazione delle priorita' temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9;

  17. i casi, i criteri e le modalita' semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatti acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attivita' svolta;

  18. le modalita' di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' temporanee;

  19. i criteri e le modalita' per la valutazione dell'attivita' utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti r chiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonche' della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' in modo non occasionale;

  20. i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonche' per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe;

  21. i criteri tecnici per determinare le modalita' di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire;

  22. la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'art. 17.

    1. Spetta inoltre alla Regione:

  23. l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

  24. il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale;

  25. l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale.

    1. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

  26. provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso;

  27. provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico;

  28. provvedere alle attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;

  29. determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attivita', in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

    Art. 3

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  30. classificazione acustica: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio;

  31. impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attivita' o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosita' ambientale prodotta da altre sorgenti;

  32. clima acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio o per aree interessate da uno o piu' edifici singoli, nei casi previsti dall'art. 11, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

    Art. 4

    Criteri per la classificazione acustica 1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento...

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