LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 18 - Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

  1. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, non e' sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

  2. Al Garante e' affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

  3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonche' dei seguenti atti internazionali:

    1. Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

    2. Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

    3. Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 del l'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

      Art. 2

      Funzioni del Garante 1. Al fine di cui all'art. 1 il Garante:

    4. promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

    5. promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e disciplinata dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.

      103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione...

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