LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 38 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio, testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

  1. Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 4365/2004 in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilita' delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari e di quanto previsto dall'art. 83-bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si e' reso necessario provvedere alla modifica della disciplina regionale di settore contenuta nel capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

  2. La razionalizzazione, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema distributivo dei carburanti continua ad essere un obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma pertanto l'effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilita' degli impianti esistenti e si confermano le ipotesi di incompatibilita' assoluta e relativa;

  3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti 'ecocompatibili' costituiscono una priorita' per la politica regionale del settore. Per questa ragione si prevede che i nuovi impianti soddisfino alcuni requisiti di qualita' e che nei nuovi impianti oltre all'erogazione di benzina e gasolio si eroghi almeno un carburante 'ecocompatibile' e si utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili;

  4. Per garantire l'effettuazione del servizio di erogazione dei carburanti in tutto il territorio regionale sono individuate le aree nelle quali possono essere istallati anche gli impianti funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature 'self-service' pre-pagamento senza l'assistenza del gestore (impianti 'ghost'). Tali aree (montane e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti) rappresentano un'estensione maggiore rispetto a quelle previste dalla vigente normativa e cio' allo scopo di assicurare la garanzia del servizio di erogazione dei carburanti, a beneficio del consumatore, anche in altre aree caratterizzate dalla rarefazione del sistema distributivo;

  5. Per realizzare l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione della rete distributiva dei carburanti anche in termini di beneficio per il consumatore e per garantire ai gestori degli impianti la possibilita' di integrare il proprio reddito, si prevede la possibilita' di offrire attivita' e servizi integrativi senza restrizioni o obblighi;

  6. Per assicurare la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato la localizzazione degli impianti non puo' essere subordinata a vincoli con finalita' commerciali ne' a distanze minime tra impianti ne' al rispetto di superfici minime. Per questa ragione viene modificata la vigente normativa che prevedeva tali vincoli;

  7. Sono state spesso riscontrate ipotesi di pubblicita' ingannevole in relazione ai prezzi praticati negli impianti. Per questa ragione si introduce l'obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi e si prevede una sanzione per la violazione di tale prescrizione;

  8. Al fine di rendere piu' flessibile l'orario di servizio e' stata eliminata la previsione delle fasce orarie e prevista l'articolazione del medesimo dalle ore 6 alle ore 21; in tale ambito l'orario minimo di apertura e' fissato in 52 ore settimanali. Al fine della garanzia del servizio nel territorio regionale e' altresi' determinato un orario di apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto, il cui ammontare settimanale puo' essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento;

  9. Per agevolare l'effettuazione del rifornimento del metano e del gas di petrolio liquefatto (GPL) e' previsto l'esonero dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale da parte degli impianti eroganti tali prodotti sia in modo esclusivo che all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti;

  10. Al fine di promuovere la vendita delle produzioni agricole e quindi di agevolare l'accorciamento della filiera agroalimentare e' prevista la riserva obbligatoria di posteggi a favore dei singoli imprenditori agricoli professionali nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Si approva la presente legge.

    Art. 1

    Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005

  11. La lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), e' sostituita dalla seguente:

    'b) gli impianti di distribuzione di carburanti;'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 28/2005

  12. L'art. 38 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 38.

    Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere 1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

    1. ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

    2. ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell'area commerciale metropolitana, per la vendita esclusiva delle proprie produzioni, anche con riferimento alla stagionalita' delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati all'allegato B del regolamento regionale 1° aprile 2009 n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 'Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti...

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