LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 39 - Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

  1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

  2. Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l'organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un piu' elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;

  3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:

    1. una puntuale definizione delle attivita' del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;

    2. la distinzione tra attivita' ordinarie ed attivita' straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;

    3. l'introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio e' tenuto ad espletare nel corso dell'anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;

  4. Poiche' il ruolo del LAMMA si sostanzia nello svolgimento di attivita' a supporto delle attivita' istituzionali degli enti consorziati, che la finanziano interamente, si e' esclusa la possibilita' che il consorzio possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati;

  5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione e' comunque riservata una partecipazione maggioritaria;

  6. In considerazione dei contenuti delle attivita' svolte dal LAMMA, si e' reso necessario attribuire competenze di natura scientifica, oltre che tecnico operative, al comitato tecnico, che viene cosi' denominato comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo e consulenza in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attivita' svolte dal consorzio; cio' ha peraltro implicato la revisione del sistema delle nomine dei relativi membri, che oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), assicuri la presenza delle professionalita' necessarie all'espletamento delle nuove competenze dell'organo;

  7. Si e' posta la necessita' di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo del consorzio alle novita' introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.

    Si approva la presente legge.

    Art. 1

    Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina il consorzio 'Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA', di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, gia' istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio 'Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA').

    Art. 2

    Natura giuridica e finalita' del consorzio 1. Il LAMMA e' un ente dipendente della Regione, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

  8. Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attivita' del LAMMA.

  9. Il consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attivita' indicate all'art. 4, a supporto delle attivita' istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo.

    Art. 3

    Quote di partecipazione e fondo di dotazione 1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non puo' essere inferiore al 51 per cento.

  10. Il fondo di dotazione del consorzio e' costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo e' incrementato in conseguenza dell'ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell'esclusione di un consorziato, secondo le modalita' stabilite dallo statuto.

  11. Il nuovo consorziato puo' acquistare, con le modalita' stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entita' del fondo di dotazione.

    Art. 4

    Attivita' del consorzio 1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attivita' istituzionali dei medesimi, le seguenti attivita':

    1. rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia, fornendo in particolare previsioni meteorologiche alla Regione;

    2. acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

    3. rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

    4. sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

    5. innovazione e attivita' di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei...

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