REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 7 - Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n.7 (Istituzione nelle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

(Pubblicato nel del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n. 34 del 29 luglio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento da' attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

  1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni di natura odontoiatrica, protesica e ortesica di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n.7/2008.

    Art. 2

    Prestazioni e tariffe 1. Le prestazioni erogabili ai sensi dell'art. 1 e le relative tariffe sono quelle individuate dal nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 7/2008.

    Art. 3

    Destinatari delle prestazioni 1. Hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 2 e alle tariffe di cui all'art. 2 tutti i soggetti che ne hanno necessita' e ne fanno richiesta.

  2. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate ai soggetti di cui al comma 1 secondo i seguenti gradi di priorita':

    1. soggetti che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali;

    2. soggetti, indipendentemente dall'eta', con Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.000,00;

    3. soggetti con ISEE non superiore ad € 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di eta';

    4. soggetti, indipendentemente dall'eta', con ISEE non superiore ad € 10.000,00 esenti per patologie croniche o invalidanti non rientranti in altri provvedimenti regionali;

    5. donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione quali: visita odontoiatrica, ablazione del tartaro, ed educazione sanitaria volta ad acquisire le istruzioni per una corretta igiene orale e fluoroprofilassi.

  3. Per le prestazioni odontostomatologiche ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali, e' richiesta, ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), la sola compartecipazione al costo delle prestazioni, secondo la...

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