LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 2009, n. 12 - Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 10 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precarieta' di vita.

  1. Questa legge individua soluzioni alloggiative e misure per l'integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalita'.

  2. Ai fini di questa legge per 'clan familiare' si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

    Art. 2

    Interventi per la residenzialita' e il transito dei gruppi sinti e rom 1. La Giunta provinciale, d'intesa con comuni interessati, sentito il Consiglio delle autonomie locali e acquisito parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialita' e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato 'piano provinciale'. Ai fini dell'adozione del piano provinciale e' sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

  3. Il piano provinciale e' adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascun clan familiare e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

  4. Il piano provinciale individua in particolare:

    1. il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunita', il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unita' abitative per ogni area residenziale di comunita';

    2. il numero e la tipologia dei campi di transito;

    3. i requisiti, i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle aree residenziali di comunita' nonche' delle piazzole e delle eventuali unita' abitative;

    4. il rapporto tra superficie dell'area residenziale di comunita', piazzole, unita' abitative e numero di persone residenti.

  5. La localizzazione delle aree residenziali spetta al comune individuato dal piano provinciale, nel rispetto delle norme in materia urbanistica. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano provinciale provvedono le comunita' istituite dalla legge provinciale 18 giugno 2008, n 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trento) di seguito denominate 'Comunita''.

    Art. 3

    Campi di transito 1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non piu' di trenta giorni l'anno, i sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino. Il campo e' dotato di recinzione, di acqua potabile di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.

  6. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, stabilisce i criteri di accesso e le modalita' di funzionamento dei campi di transito.

  7. La gestione e il controllo dei campi di transito possono essere affidati dalla Comunita' a soggetti accreditati e individuati secondo le modalita' previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli artt. 20 commi 1 e 3, 22, commi da 3 a 9, e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), in quanto compatibili.

  8. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e le modalita' per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.

    Art. 4

    Caratteristiche delle aree residenziali di comunita' e loro assegnazione 1. L'area residenziale di comunita', dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 metri quadrati e non superiore a 2.000 metri quadrati in relazione alla numerosita' dei componenti del clan familiare cui e' assegnata l'area ed e' ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. L'area e' dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

  9. Le unita' abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni.

  10. Le unita' abitative e le piazzole sono assegnate...

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