N. 126 ORDINANZA 24 marzo 2010 - 1 aprile 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 1, 3 e 5, della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 50), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gennaro Terracciano per la Regione Lazio.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2009 e depositato il 3 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.

38, commi 1, 3 e 5, della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 50), in riferimento: a) all'art.

117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione; b) agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato del 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunita' europea), nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009; c) all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; d) all'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e) all'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), introdotto dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);

che il ricorrente premette che i censurati commi dell'art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008 cosi' dispongono: a) 'In vista dell'entrata in vigore il 3 dicembre 2009 del regolamento (CE) n.

1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e comunque entro il 31 dicembre 2010, tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n.

1370/2007 e di quanto stabilito dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione...

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