N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2010
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 20, comma 1, lett. a) e 45, comma 5, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010.
Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 29 dicembre 2009, n. 19, e' stata pubblicata la legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)'.
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 20, comma 1, lett. a) e 45 comma 5; pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti M o t i v i L'art. 20 ('Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)') cosi' dispone:
-
All'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
-
nel comma 2 le parole: 'per il' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al';
-
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
'3-bis. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'aliquota dell'IRAP e' determinata nella misura del 2,98 per cento. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonche' da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attivita' gia' esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi.' 2. Alla copertura delle minori entrate relative all'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.
Per effetto di tali modifiche l'art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 9 cosi' recita (sono riportate in corsivo le novita' introdotte):
'1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' fissata nella misura del 2,98 per cento.
-
-
L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n.
11, e' prorogata [per il] fino al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale.
-
Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 non spettano per il periodo d'imposta in cui il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
3-bis. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'aliquota dell'IRAP e' determinata nella misura del 2,98 per cento.
Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonche' da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attivita' gia' esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi.
-
Alla copertura delle minori entrate relative all'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.'.
In sostanza la nuova legge all'art. 20, comma 1, lettera a), nel...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA