N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2010

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, in virtu' della delibera di Giunta n. 136 del 19 febbraio 2010 e giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof.

Vincenzo Cocozza unitamente all'avv. Maria d'Elia dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla Via Poli n. 29, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 186, lett. e) e 187 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 supplemento ordinario n. 243/2009, per violazione degli articoli 3 97 - 114 - 117 - 118 - 119 e 123 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 136 e 137 della Costituzione, nonche' del criterio di ragionevolezza.

F a t t o A. - In data 30 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 supplemento ordinario n. 243/2009, e' stata pubblicata la legge n.

191 del 23 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)' che si mostra in alcune disposizioni costituzionalmente illegittima per contrasto con l'assetto delle competenze fissato dal Titolo V parte seconda della Costituzione.

A.1 - Con il comma 187 dell'art. 2, legge n. 191/2009, si e' disposto che 'a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare'.

Per inquadrare l'ambito di intervento della disposizione normativa, occorre ricordare che, con la precedente legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 17 a 22, lo Stato aveva stabilito che le Regioni, al fine di concorrere all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, procedessero con proprie leggi al riordino della disciplina delle Comunita' montane, tenendo conto di alcuni principi fondamentali.

La disciplina statale, poi, prevedeva che, nell'ipotesi di mancata attuazione di tali disposizioni statali, si sarebbero verificate una serie di conseguenze sino, anche, alla soppressione delle Comunita' montane.

Nell'ambito della disciplina statale era anche previsto quanto necessario per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

La Regione Campania, con la legge 30 settembre 2008, n. 12, in puntuale adempimento della appena ricordata prescrizione statale, ha, dunque, proceduto ad un nuovo ordinamento e disciplina delle Comunita' montane, al fine, evidenziato nella legge stessa, di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e ridurre gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari e in diretta attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza che, come e' noto, ricevono una dignita' di livello costituzionale.

E' anche da aggiungere, perche' sara' elemento da considerare per la formulazione dei vizi dei quali e' affetta la impugnata disciplina statale, che lo Statuto regionale della Campania, approvato nello stesso anno 2008 (il 12 giugno 2008 in prima deliberazione e il 20 febbraio 2009 in seconda deliberazione), ha strutturato l'organizzazione della regione riconoscendo un ruolo specifico alle Comunita' montane, cosi' che le previsioni legislative in materia si propongono come significativamente attuative di precetti statutari e, in uno con esso Statuto, di discipline costituzionali.

I riferimenti statutari alle Comunita' montane sono molteplici (artt. 13, 19, 20, 22) e, con tutta probabilita', appare particolarmente significativo l'art. 22 dello Statuto che disciplina un organo di rilievo costituzionale nell'organizzazione locale, ossia il Consiglio delle autonomie locali (organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle Comunita' montane).

Con l'intervento contemplato nella disposizione oggetto della presente impugnativa, lo Stato, in palese contrasto con tutto l'impianto che si e' sinteticamente ricordato - e costituito dalla stessa legge statale che ha originato un processo organizzativo di rilevanza costituzionale per il livello delle competenze legislativa, finanziaria, statutaria coinvolte, e che si e' mosso nella direzione di dare risposte organizzative a principi di rilevanza costituzionale quali quelli di differenziazione e adeguatezza - ha azzerato i fondi di finanziamento alle Comunita' montane, in tal modo determinando, automaticamente, l'impossibilita' per le stesse di continuare ad operare e la conseguente indiretta soppressione.

I profili di illegittimita' nei confronti della disposizione legislativa impugnata, anche alla luce di quanto sopra esposto, sono molteplici, perche' con l'intervento contenuto nel comma 187 dell'art. 2, lo Stato viola la potesta' legislativa delle regioni e, nel contempo, l'autonomia finanziaria finendo per riflettersi il vizio anche sull'autonomia statutaria.

A.2 - Per cio' che concerne, poi, il comma 186, art. 2 della legge impugnata va preliminarmente ricordato che il comma 183 del medesimo articolo prevede una riduzione del contributo ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 504/1992.

In relazione a tale riduzione, il comma 186 prescrive l'adozione di alcune misure, fra le quali, la lettera e) prevede la 'soppressione dei consorzi di funzioni fra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto'.

Lo Stato, dunque, incide su modalita' di organizzazione delle funzioni svolte dagli enti locali, senza, pero', che lo stesso sia titolare di una potesta' legislativa in tal senso. E...

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