N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale nei confronti di:

1) Mieroan Ali', nato in Iraq in data 1º gennaio 1978 e difeso d'ufficio dall'Avv. Francesco Nevoli del Foro di Taranto;

2) Barcar Ali, nato in Iraq in data 1º febbraio 1987 e difeso d'ufficio dall'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto;

3) Ysjo Hja, nato in Iraq in data 1º gennaio 1974 e difeso d'ufficio dall'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto;

4) Naeef Davd, nato in Iraq in data 1º maggio 1985 e difeso d'ufficio dall'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto;

5) Kace Rmo, nato in Iraq in data 1º maggio 1985 e difeso d'ufficio dall'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto;

6) Joca Ysjo, nato in Iraq in data 1º gennaio 1981 e difeso d'ufficio dall'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto.

Tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Cristiano Rizzi del Foro di Taranto, imputati del reato di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94, perche', quali cittadini extracomunitari, facevano ingresso e, comunque, si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del predetto decreto nonche' di quelle di cui all'art. 1 legge 28 maggio 2007, n.

68; accertato in Castellaneta il 28 settembre 2009;

Emana la seguente ordinanza.

Il Comandante della Compagnia di Castellaneta - N.O.R. Aliquota Radiomobile - della Legione Carabinieri Puglia richiedeva in data 16 novembre 2009 al P.M., ai sensi dell'art. 20-bis decreto legislativo n. 274/2000 introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 15 luglio 2009, n. 94, l'autorizzazione a presentare immediatamente dinanzi al Giudice di pace gli odierni imputati, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n.

94.

Il P.M. in data 19 novembre 2009 autorizzava la presentazione degli stessi dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato in imputazione per l'udienza del 26 novembre 2009.

Alla prefata udienza gli Avv.ti Francesco Nevoli e Cristiano Rizzi, difensori degli imputati, con articolate memorie difensive, sollevavano questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo n. 286/1998 e 62-bis decreto legislativo n. 274/2000, introdotti dall'art. 1, comma 16 e 17 della legge n. 94/2009, per contrasto con gli articoli 3, 25, 27 e 117 Cost., chiedendo la sospensione del giudizio in corso e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimita'. Il P.M. di udienza chiedeva il rigetto per manifesta infondatezza delle questioni rilevate per cui questo Giudicante riservava la decisione all'udienza del 10 dicembre 2009.

Alla prefata udienza l'Avv. Francesco Nevoli presentava rituale istanza di differimento della trattazione del procedimento penale de quo per assoluta impossibilita' a comparire per concomitante impegno professionale. Ritenuto legittimo l'impedimento del difensore, il processo veniva aggiornato all'odierna udienza.

Ad avviso di questo Giudice, gli articoli 10-bis e 16, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e 62-bis decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) si pongono in contrasto con i parametri costituzionali enunciati dagli articoli 2, 3, l0, 25, 27 e 117 Cost.

Il legislatore, nell'ambito del recente provvedimento normativo in ordine alla sicurezza ed al contrasto all'immigrazione clandestina, ha introdotto nel testo unico dell'Immigrazione il nuovo reato contravvenzionale di 'Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato'. Esso sanziona con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro la condotta dello straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del predetto testo unico nonche' di quelle di cui all'art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).

Prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, avevano rilevanza in sede penale unicamente il trattenimento o il reingresso nel territorio dello Stato dello straniero raggiunto da un...

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