LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 31 - Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico - venatoria.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell'art. 21, della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
'e-bis) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati 'palchi', di cui all'art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n.
29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all'attivita' agro-silvo-pastorale;
e-ter) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attivita' ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalita' di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
Art. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. L'art. 12 della legge regionale n. 29/1994, e' sostituito dal seguente:
'Art. 12 (Piano faunistico venatorio regionale). - 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilita' dei piani faunistico venatori provinciali con gli indi rizzi di cui all'art. 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
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L'insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale.
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La Regione puo' invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.
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Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa del l'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente.'.
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Il comma 13, dell'art. 29, della legge regionale n. 29/1994, e' sostituito dal seguente:
'13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da...
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