LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 31 - Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico - venatoria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell'art. 21, della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

'e-bis) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati 'palchi', di cui all'art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n.

29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all'attivita' agro-silvo-pastorale;

e-ter) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attivita' ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalita' di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;

Art. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. L'art. 12 della legge regionale n. 29/1994, e' sostituito dal seguente:

'Art. 12 (Piano faunistico venatorio regionale). - 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilita' dei piani faunistico venatori provinciali con gli indi rizzi di cui all'art. 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

  1. L'insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale.

  2. La Regione puo' invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

  3. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa del l'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente.'.

  4. Il comma 13, dell'art. 29, della legge regionale n. 29/1994, e' sostituito dal seguente:

    '13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da...

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