LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 32 - Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di promuovere l'identita' civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei nonche' di contribuire alla costruzione dell'unita' politica europea, sostiene le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo, a potenziare le relazioni tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quel li degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.

Art. 2

Competenze della Regione 1. La Regione, per realizzare le finalita' di cui all'art. 1:

  1. stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni territoriali degli Stati appartenenti alla Unione europea relativamente all'attivita' della Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi europei;

  2. promuove la formazione di una coscienza civica europea, attraverso attivita' di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani;

  3. attiva e promuove scambi, con finalita' culturale e professionale, con Stati, Regioni ed al tre pubbliche amministrazioni della Unione europea;

  4. stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all'Unione europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realta' territoriali;

  5. sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea.

    1. La Regione sostiene e promuove le attivita' delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale nelle seguenti materie:

  6. gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri Stati appartenenti all'Unione europea, nonche' degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV) o di altri continenti;

  7. scambi con finalita' di' arricchimento culturale e professionale tra i medesimi enti di cui alla lettera a).

    1. La Regione sostiene e promuove altresi' i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri paesi.

      Art. 3

      ...

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