LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 13 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 2
Adeguamento della normativa 2. La presente legge da' attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.
-
Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi e criteri direttivi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
-
Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Art. 3
Principi in materia di sportello unico 1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive della legge regionale n. 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformita' ai seguenti principi sanciti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE:
-
semplificazione delle procedure e formalita' relative all'accesso a un'attivita' di servizi e al suo esercizio;
-
svolgimento di tutte le procedure e formalita' necessarie all'esercizio di attivita' di servizi tramite sportelli unici;
-
garanzia del diritto all'informazione dei prestatori e destinatari delle attivita' di servizi tramite gli sportelli unici;
-
svolgimento delle procedure e formalita' relative all'accesso di attivita' di servizi e al suo esercizio a distanza e per via elettronica mediante gli sportelli unici.
Art. 4
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2001
-
-
L'art. 1 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:
'Art. 1. - Finalita' 1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attivita' produttive e di attivita' di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, al fine di:
-
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;
-
agevolare l'esercizio della liberta' di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
-
semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
-
-
La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonche' attraverso l'erogazione di incentivi.'.
Art. 5
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2001
-
L'art. 2 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:
'Art. 2. - Principi e ambito di applicazione 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e di servizi.
-
E' garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attivita' produttive e di servizi.
-
Lo sportello unico e' obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Il funzionario preposto allo sportello unico e' responsabile dell'intero procedimento.
-
L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2006/123/CE.
-
Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
-
Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:
-
la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attivita' produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonche' l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
-
l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalita' necessarie per accedere alle attivita' di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorita' competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;
-
lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b), in conformita' alla normativa regionale in materia di edilizia.
-
-
Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.'.
Art. 6
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2001
-
L'art. 3 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:
'Art. 3. - Esclusioni 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonche' le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
-
E' fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale, nonche' di autorizzazione integrata ambientale.
-
Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti).'.
Art. 7
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2001
-
L'art. 4 della legge regionale 3/2001 e' sostituito dal seguente:
'Art. 4. - Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi 1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi e' fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' dello sportello unico, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
-
gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
-
i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
-
i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita' competenti, compresi quelli delle autorita' competenti in materia di esercizio delle attivita' di servizi;
-
i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
-
i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita' competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
-
i dati di...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA