LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 13 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 2

Adeguamento della normativa 2. La presente legge da' attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.

  1. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi e criteri direttivi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

  2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

    Art. 3

    Principi in materia di sportello unico 1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive della legge regionale n. 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformita' ai seguenti principi sanciti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE:

    1. semplificazione delle procedure e formalita' relative all'accesso a un'attivita' di servizi e al suo esercizio;

    2. svolgimento di tutte le procedure e formalita' necessarie all'esercizio di attivita' di servizi tramite sportelli unici;

    3. garanzia del diritto all'informazione dei prestatori e destinatari delle attivita' di servizi tramite gli sportelli unici;

    4. svolgimento delle procedure e formalita' relative all'accesso di attivita' di servizi e al suo esercizio a distanza e per via elettronica mediante gli sportelli unici.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2001

  3. L'art. 1 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1. - Finalita' 1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attivita' produttive e di attivita' di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, al fine di:

    1. garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;

    2. agevolare l'esercizio della liberta' di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

    3. semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.

  4. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonche' attraverso l'erogazione di incentivi.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2001

  5. L'art. 2 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. - Principi e ambito di applicazione 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e di servizi.

  6. E' garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attivita' produttive e di servizi.

  7. Lo sportello unico e' obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Il funzionario preposto allo sportello unico e' responsabile dell'intero procedimento.

  8. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2006/123/CE.

  9. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.

  10. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:

    1. la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attivita' produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonche' l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

    2. l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalita' necessarie per accedere alle attivita' di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorita' competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;

    3. lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b), in conformita' alla normativa regionale in materia di edilizia.

  11. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2001

  12. L'art. 3 della legge regionale n. 3/2001 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. - Esclusioni 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonche' le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

  13. E' fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale, nonche' di autorizzazione integrata ambientale.

  14. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti).'.

    Art. 7

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2001

  15. L'art. 4 della legge regionale 3/2001 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4. - Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi 1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi e' fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' dello sportello unico, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:

    1. gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;

    2. i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;

    3. i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita' competenti, compresi quelli delle autorita' competenti in materia di esercizio delle attivita' di servizi;

    4. i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;

    5. i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita' competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

    6. i dati di...

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