LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 33 - Adeguamenti della legislazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) 1. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 33, della legge regionale n. 18/2009, dopo la parola: 'specializzazione' e' aggiunta la seguente: 'professionale'.

  1. La lettera c), del comma 1, dell'art. 33, della legge regionale n. 18/2009, e' soppressa.

  2. Al comma 1, dell'art. 36, della legge regionale n. 18/2009, dopo le parole 'percorso formativo' e' aggiunta la seguente:

    'professionale'.

  3. L'art. 37 della legge regionale n. 18/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 37 (Sostegno all'alta formazione). - 1. La Regione sostiene l'alta formazione come individuata dall'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attivita' universitarie e di alta formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.'.

  4. Alla lettera a), del comma 4, dell'art. 38, della legge regionale n. 18/2009 dopo le parole: 'legge 14 febbraio 2003, n. 30)' sono aggiunte le seguenti: ', fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 1. Al comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987 le parole: 'pari a 200,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 500,00 a 1.500,00 euro'.

  5. Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n.

    3/1987 e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. La sanzione di cui al comma 1 puo' essere applicata anche nei confronti del Consigliere che reiteri comportamenti di disturbo dell'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale Assemblea legislativa, secondo le modalita' previste dal Regolamento interno.'.

    Art. 3

    Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) 1. Al comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole 'approvato dall'Ufficio di Presidenza' sono sostituite dalle seguenti: 'sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio...

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