N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di pace di Pordenone, dr. Raffaele Vairo, nel processo nei confronti di Aseil Helina, nata il 28 novembre 1982 in Ghana, domiciliata presso il proprio difensore di ufficio avv. Giovanni Bonora del foro di Pordenone, imputata della contravvenzione prevista e punita dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 perche', straniera, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 286 /1998, accertato in Pordenone in data 21 agosto 2009, ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputata e' stata rinviata a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d. lgs. 25 luglio 1998, n.

286, articolo aggiunto dalla lettera a) del sedicesimo comma dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

All'udienza del 28 settembre 2009 il p.m. sollevava eccezioni di incostituzionalita' della norma asseritamente violata, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione.

Osservava il p.m. che la norma, sotto la rubrica 'Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato', punisce, con l'ammenda da € 5.000,00 a 10.000,00, lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in quanto violerebbe le disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 nonche' le disposizioni di cui al comma 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina del soggiorno di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).

La norma, quindi, come rileva il p.m.: a) punisce, a titolo di contravvenzione e con una pena soltanto pecuniaria, l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, per tale intendendosi quello normalmente qualificato come clandestina, b) per tale reato, secondo quanto statuisce l'ultimo inciso del primo comma del citato articolo 10-bis, d.lgs n. 286/1998, e' esclusa l'applicazione dell'art. 162 del codice penale; c) il reato in questione e' sottoposto alla condizione di procedibilita' che lo straniero non sia effettivamente espulso o respinto.

Ne inferiva che, trattandosi di un reato contravvenzionale, la sola pena pecuniaria prevista per la contravvenzione non costituirebbe un deterrente efficace per soggetti che sono spinti ad emigrare da condizioni di vita disperate, esponendo se stessi e i propri cari a gravi pericoli.

Sotto il profilo processuale la nuova norma, al terzo comma stabilisce che 'al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274„ e, cioe':

La 'presentazione immediata dell'imputato al giudizio' (art.

20-bis, introdotto dalla lettera b) del diciassettesimo comma dello stesso art. 1 della legge n. 94/2009;

La 'citazione contestuale dell'imputato in udienza' quando 'ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo' (art. 20-ter, introdotto anch'esso dalla lettera

  1. del diciassettesimo comma dello stesso art. 1 della legge 94/2009);

    lo svolgimento del processo secondo una procedura simile al giudizio direttissimo (art. 32-bis, introdotto dalla lettera c) del diciassettesimo comma dello stesso art. 1 della legge n.

    94/2009).

    La nuova norma, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, appare, sempre ad avviso del p.m., in palese contrasto con i principi posti dagli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalita' ed offensivita'.

    Sotto il profilo sostanziale, la norma ha configurato quale reato una mera condizione, quella di semplice irregolarita' dello straniero che 'di per se', non e' univocamente sintomatica di una pericolosita' sociale'.

    Ulteriore elemento, ad avviso del p.m., sarebbe costituito dal fatto che la norma punisce non solo l'ingresso irregolare, ma anche lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in modo irregolare, violando cosi' il disposto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione in quanto finirebbe con il punire un soggetto per una condotta passata, 'a meno di non voler ritenere - cosa peraltro anch'essa palesemente in contrasto con la Costituzione - che la norma, pur non indicandolo espressamente, ha previsto un generale obbligo di abbandonare l'Italia, immediatamente ed il giorno stesso della sua entrata in vigore, per gli stranieri in condizione di clandestinita''.

    Al riguardo, sottolinea il p.m., nel d.lgs. n. 286/1998 e' gia' contemplata l'ipotesi di...

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