N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2010

Ricorso nell'interesse della Regione Lazio, in persona del Vice-presidente della Giunta regionale, dott. Esterino Montino, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 7 marzo 2010, rappresentato e difeso giusta delega a margine del presente atto dal prof. avv. Federico Sorrentino (c.f.:

SRRFRC42M31H501A) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, previa sospensione cautelare, del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione), pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010.

F a t t o Nel corso delle attuali elezioni regionali, si sono verificate gravi irregolarita' nella presentazione di alcune liste. In particolare, nella Regione Lazio, per il collegio della Provincia di Roma, la lista 'Il Popolo della liberta'', non essendo stata presentata nei termini di legge, e' rimasta esclusa dalla partecipazione alla competizione elettorale in tale Provincia. Nella Regione Lombardia, poi, la Corte d'appello di Milano ha decretato la non ammissione della lista 'Per la Lombardia' avendo riscontrato l'invalidita' dell'autenticazione di tante sottoscrizioni da rendere mancante il numero minimo delle firme necessarie alla presentazione (lista poi riammessa, in via cautelare, dal T.A.R. della Lombardia).

A fronte di tali esclusioni dalla competizione elettorale, il Governo e' intervenuto adottando il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), il quale dispone:

all'art. 1, comma 1: 'Il primo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo';

all'art. 1, comma 2: 'Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata';

all'art. 1, comma 3: 'Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorsa al Giudice amministrativo';

all'art. 1, comma 4: 'Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto';

all'art. 2: 'Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione'.

La Regione Lazio ha interesse ad impugnare il d.l. n. 29/2010, non solo in quanto lesivo della sua competenza ad adottare la disciplina di dettaglio in materia di elezioni regionali, garantita dall'art. 122, primo comma, Cost., ma anche in quanto esso e' concretamente volto (come emerge dalle sue stesse premesse) ad interferire con le elezioni gia' indette sia del Consiglio, sia del Presidente, consentendo la riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma (in particolare, art. 1, commi 1 e 2) in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale (legge regionale n. 2/2005), determinando cosi' una vistosa alterazione della par condicio tra le diverse liste.

La par condicio nella competizione elettorale e' invero un valore essenziale dello Stato democratico e della rappresentanza politica che ne e' alla base; sicche' la Regione ricorrente, nel mentre difende la sua competenza legislativa, si oppone ad interventi che rischiano di alterare la rappresentativita' dell'eligendo Consiglio regionale e dello stesso Presidente.

Cio' premesso, si contesta l'illegittimita' costituzionale del citato decreto per le seguenti ragioni di D i r i t t o

I) Violazione dell'art. 122, primo comma, Cost.

I.1 - Secondo il testo originario dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, la disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario era riservata alla legge statale.

Nell'esercizio di tale competenza, il legislatore statale ha dettato le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

Successivamente, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha sostituito l'art. 122 Cost., stabilendo che 'il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi'.

Codesta Corte ha chiarito che si tratta di una potesta' legislativa concorrente, non diversa, dunque, da quella di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. sentenze n. 201/2003 e n.

2/2004) e che, a seguito della riforma del 1999, 'le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuita' (...), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi...

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