LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 16 - Disciplina delle manifestazioni storiche.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunita' regionale.
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La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:
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la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
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la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;
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l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.
Art. 2
Manifestazioni storiche 1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicita' storica mediante forme di espressione artistica.
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Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunita' locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici, dell'immagine e dell'identita' regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.
Art. 3
Festa dei Ceri 1. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la piu' arcaica espressione culturale dell'identita' regionale.
Art. 4
Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria 1. E' istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Elenco.
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Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
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Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
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L'Elenco aggiornato e' pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Art. 5
Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria 1. Le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito...
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