LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 16 - Disciplina delle manifestazioni storiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunita' regionale.

  1. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:

    1. la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;

    2. la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;

    3. l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

    Art. 2

    Manifestazioni storiche 1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicita' storica mediante forme di espressione artistica.

  2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunita' locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici, dell'immagine e dell'identita' regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.

    Art. 3

    Festa dei Ceri 1. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la piu' arcaica espressione culturale dell'identita' regionale.

    Art. 4

    Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria 1. E' istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Elenco.

  3. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.

  4. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso.

  5. L'Elenco aggiornato e' pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

    Art. 5

    Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria 1. Le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito...

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