Sentenza nº 149 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 149

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell’art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, nel procedimento vertente tra V. P. e il Ministero dell’interno e altro, con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza del 9 ottobre 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell’art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui non prevedono l’utilizzazione dello speciale permesso per attesa di cittadinanza ai fini dello svolgimento di attività lavorativa», in relazione all’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della lesione del principio di pari trattamento, sia sotto il profilo della ragionevolezza.

    Dà atto il giudice a quo che il ricorrente nel giudizio, V. P., è il discendente di una persona nata in provincia di Trento nel 1852 ed emigrata in Brasile prima del 1920; espone che costui è entrato in Italia il 6 giugno 2005 «usufruendo del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza previsto dall’art. 11 del d.p.r. 3 novembre 1999, n. 394, rilasciato il 14 giugno 2005 e avviato ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 379».

    Enuncia inoltre che, ottenuta la residenza, V. P. ha esercitato diverse attività lavorative fino al 15 novembre del 2008. In data 11 gennaio 2008, la Provincia autonoma di Trento emanava però una nota, secondo cui «sulla base della legislazione attuale i cittadini di origine italiana titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non sono abilitati a svolgere attività lavorativa». Tale comunicazione trovava il suo fondamento in una precedente nota del 12 settembre 2007 che il Ministero dell’interno aveva inviato alla Questura di Trento in risposta ad un quesito ad esso rivolto.

    In ragione di tali atti, spiega il rimettente, V. P. non poteva più esercitare attività lavorativa e veniva contestualmente meno, in ragione della nota ministeriale più sopra ricordata, l’efficacia di un precedente protocollo d’intesa, stipulato il 12 giugno 2007 tra la Provincia autonoma di Trento e la Questura di Trento, in ragione del quale si era invece consentito ai soggetti di cui alla legge n. 379 del 2000, che avessero ottenuto un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, di svolgere attività lavorativa.

    Ottenuta la cittadinanza italiana nel 2012, V. P., che nel frattempo aveva percepito soltanto il sostegno economico dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, aveva potuto riprendere a lavorare. Per ottenere il risarcimento del danno medio tempore patito a causa del divieto di lavoro, lo stesso, con atto di citazione del 18 luglio del 2014, adiva il Tribunale ordinario di Trento che, con sentenza 5 maggio 2017, n. 444, declinava la giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

    Evidenzia, infine, il giudice rimettente che V. P. adiva successivamente il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sia per ottenere l’annullamento della citata nota del Ministero dell’interno del 12 settembre 2007, richiamata nella comunicazione n. 996 dell’11 gennaio 2008 della Provincia autonoma di Trento, sia per ottenere la condanna della Questura di Trento e del Ministero dell’interno al risarcimento del danno asseritamente patito, quantificato in euro 40.000.

  2. – In via preliminare, il giudice a quo dà atto dell’ammissibilità della domanda risarcitoria ad esso proposta, in ragione di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» (da ora in poi: cod. proc. amm.).

    Sempre preliminarmente, afferma il giudice a quo che l’azione del ricorrente sarebbe stata tempestivamente promossa: non troverebbe infatti in questo caso applicazione il termine di decadenza di 120 giorni previsto dal citato art. 30, comma 3, cod. proc. amm., poiché siffatto termine non è applicabile, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, alle cause relative a vicende antecedenti l’entrata in vigore dello stesso codice.

    Di conseguenza, e in mancanza di comportamenti negligenti dell’interessato, troverebbe applicazione in questa vicenda l’ordinario termine di prescrizione quinquennale previsto per l’azione risarcitoria: poiché il periodo in cui il ricorrente asserisce di aver subito il danno inizia il 12 gennaio 2008 e termina nel 2012 e poiché in ragione della intervenuta translatio iudicii il termine di prescrizione dovrebbe considerarsi interrotto il 18 luglio 2014, data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio civile, ne consegue che «[p]er il periodo fino al 18 luglio 2009 […] il diritto al risarcimento incorre nella prescrizione quinquennale (eccepita in via subordinata dall’Avvocatura resistente), mentre rimane vivo per il periodo successivo».

  3. – Nel merito, il rimettente espone che la Questura di Trento aveva formulato al Ministero dell’interno un quesito al fine di sapere se il possesso del permesso di soggiorno per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis consentisse lo svolgimento di attività lavorativa. Il Ministero aveva risposto osservando che l’art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), «nel disciplinare le ipotesi di conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a quella per lavoro, non contempla quello per attesa cittadinanza. Pertanto, per poter autorizzare i cittadini di origine italiana in possesso di tale tipologia di permesso di soggiorno a svolgere attività lavorativa sarà necessario attendere una modifica normativa in tal senso».

    Secondo il giudice a quo, tale affermazione corrisponderebbe al quadro normativo vigente: lo svolgimento di attività lavorative sarebbe consentito soltanto se i permessi di soggiorno sono stati «espressamente rilasciati a tale scopo, ovvero se così prevede la legge», come dimostrerebbero le previsioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 394 del 1999.

    Osserva il rimettente come, però, «[n]essuna delle specifiche disposizioni dedicate all’ambito delle attività consentite dai vari tipi di permesso di soggiorno, ovvero convertibili in una diversa fattispecie che consenta attività lavorativa, si occupa del permesso per attesa cittadinanza italiana iure sanguinis di cui alla legge n. 379 del 2000».

    Poiché nella determinazione dello status dei cittadini extracomunitari – secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 12 ottobre 2017, n. 4738 – non potrebbe farsi ricorso allo strumento dell’analogia, risolvendosi ciò in una innovazione del sistema non consentita al giudice (viene citata la sentenza di questa Corte n. 277 del 2014), in definitiva non si rinverrebbe nell’ordinamento «alcuna norma che consenta lo svolgimento di attività lavorativa ai soggetti in attesa di cittadinanza iure sanguinis».

  4. – Ciò premesso, il rimettente evidenzia la diversa condizione in cui versa la generalità dei soggetti che attende il rilascio della cittadinanza, da una parte, rispetto ai destinatari della legge n. 379 del 2000, dall’altra.

    Per i primi, il possesso di un permesso di soggiorno costituisce, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 394 del 1999, «presupposto imprescindibile per ottenere quello per attesa di cittadinanza». Non si porrebbe dunque alcun problema di convertibilità del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, poiché al più occorrerebbe verificare se il permesso di soggiorno presupposto possa direttamente consentire l’attività lavorativa, oppure sia...

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