Sentenza nº 146 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 146

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 4 (recte: dell’art. 2), della legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale) e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell’art. 58 della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), promosso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, con ordinanza dell’8 ottobre 2018, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’8 ottobre 2018, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell’art. 2, commi 2 e 4 (recte: dell’art. 2), della legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale), e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell’art. 58 della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001).

    1.1.– La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, premette che le sono stati trasmessi, ai fini della deliberazione del giudizio di parificazione, i rendiconti generali della Regione Campania rispettivamente per gli esercizi 2015 e 2016, completi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei revisori dei conti e alla relazione di accompagnamento.

    Per procedere alla parificazione del capitolo I dell’allegato B alla relazione allegata alla decisione di parificazione dei rendiconti suddetti, riguardante il trattamento accessorio del personale dipendente, la Sezione ha inviato nota istruttoria 24 aprile 2018, prot. n. 2607, cui è seguita una successiva nota 9 maggio 2018, prot. n. 2759, di assegnazione di un nuovo termine. Con nota 30 maggio 2018, prot. cdc n. 3072, veniva fornito riscontro a tale richiesta di chiarimenti, con la trasmissione di due distinte relazioni, rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionali.

    In particolare, la Sezione regionale di controllo aveva rivolto al Consiglio e alla Giunta un quesito circa la conformità della disciplina regionale al principio secondo cui la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale e della loro erogazione è riservata alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste fanno rinvio (contratti che disciplinano le regole per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, stabili e variabili). E ciò con specifico riguardo al fondo destinato al personale comandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche (da ora in poi : Fondo “Legge 20”), istituito dall’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002, novellando il comma 2 dell’art. 58 della legge regionale n. 10 del 2001, e all’ulteriore fondo (da ora in poi Fondo “Legge 25”), istituito dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2003 aggiungendo il comma 4 al medesimo art. 58, configurato come un fondo integrativo in cui la predetta componente retributiva è erogata come indennità di importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale, che svolga prestazioni di assistenza all’attività degli organi istituzionali del Consiglio.

    Nel riscontro della Direzione generale delle risorse umane strumentali e finanziarie del Consiglio regionale si era osservato che l’eventuale illegittimità delle disposizioni regionali censurate, attualmente in vigore, deve essere pronunciata in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Pertanto, il Consiglio regionale aveva precisato che, in vigenza della normativa regionale, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare le leggi, anche se ritenute illegittime.

    La Sezione, inoltre, richiama all’attenzione la circostanza che, già nella relazione allegata al giudizio di parifica relativo all’esercizio finanziario 2013, riguardo alla compatibilità dei fondi “Legge 20” e “Legge 25” con il vigente sistema delle fonti del trattamento economico dei dipendenti pubblici, si era affermata «l’urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le indennità erogate ai sensi delle richiamate leggi». Si era, infatti, segnalato che, per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico dei dirigenti e del personale del comparto è compresa nella materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e che, pertanto, la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione dei citati fondi e della loro erogazione è riservata a leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste leggi facciano rinvio.

    In relazione al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 2015 e 2016, anche il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva espresso forti perplessità sulla competenza del legislatore regionale a dettare una simile disciplina. Slegata da ogni riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attività e di risultato, essa avrebbe finito per configurarsi come un’irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture politiche del Consiglio regionale.

    Pertanto, la medesima Procura regionale aveva demandato alla Sezione regionale di controllo la valutazione circa l’opportunità di sollevare, d’ufficio, in via...

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