Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 142

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018, depositato in cancelleria l’11 settembre 2018, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018 e depositato l’11 settembre 2018, ha proposto, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»).

  2. – Premette il ricorrente che la legge reg. Marche n. 22 del 2018 consta di tre articoli ed ha ad oggetto disposizioni «in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», destinate ad integrare e modificare la disciplina regionale di riferimento, contenuta nella legge della Regione Marche 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

    Ciò premesso, nel ricorso si evidenzia che l’art. 1 esplicita le finalità della legge regionale oggetto di censure. Prevede, in particolare, che, nel rispetto degli strumenti programmatici, vengono definite le «strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico». Si segnala, inoltre, che il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale in esame, in linea con le descritte finalità, modifica il contenuto del comma 1 dell’art. 10 della legge reg. Marche n. 24 del 2009, stabilendo che «[i]l PdA [piano d’ambito] è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano».

  3. – Ad avviso del ricorrente le norme in questione invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché non consentono il trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, prevedendo l’esclusione di tale opzione dalla redazione del piano d’ambito che definisce le strategie di gestione dei rifiuti in ambito locale. Eliminando l’opzione del recupero energetico, sarebbero, dunque in contrasto con molteplici parametri statali interposti dettati a presidio dell’ambiente e dell’ecosistema.

  4. – In primo luogo, le norme regionali censurate, nell’escludere l’opzione del recupero energetico, sarebbero in contrasto con i criteri di priorità stabiliti dal primo comma dell’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel definire la gerarchia da seguire, con riguardo alla gestione dei rifiuti, per l’individuazione della migliore opzione ambientale (comma 2 del citato art. 179). Criteri, questi, dettati dalla evocata norma statale in pedissequa attuazione di quanto disposto dall’art. 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, attraverso i quali viene anteposto allo smaltimento ogni altro tipo di recupero dei rifiuti, compreso anche il recupero di energia.

  5. – Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate si pongono in contrasto anche con gli artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni, queste, attraverso le quali il legislatore statale, nel regolare la materia della gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, ha individuato poteri e funzioni dei diversi livelli di Governo da esercitare «in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta» dello stesso decreto (così l’art. 177, comma 5, del citato d.lgs. n. 152 del 2006).

    Il ricorrente rimarca che spetta allo Stato sia l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sentita la Conferenza unificata, procedendo secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale (art. 195, comma 1, lettera f); sia l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera p).

    Per contro, sottolinea il ricorrente, l’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce le competenze «delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’art. 195», attribuendo alle stesse una serie di poteri, tra i quali «la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’art. 195, comma 1, lettera p)» (art. 196, comma 1, lettera n); nonché «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento» (art. 196, comma 1, lettera o).

    Ciò precisato, ad avviso del ricorrente, le norme regionali impugnate, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contengono né un criterio di localizzazione, né di idoneità degli impianti: sarebbero, dunque, estranee alle competenze ascritte alle Regioni sulla base dei citati parametri interposti perché introducono un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell’inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti.

    Di qui l’illegittimità delle disposizioni regionali censurate, in linea, peraltro, con la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, alla luce delle superiori considerazioni, è stata già ritenuta (sentenza n. 285 del 2013), l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che disponeva un divieto generale di realizzazione e utilizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti sull’intero territorio della regione (in quella occasione) interessata.

  6. – Secondo il ricorrente, infine, le disposizioni regionali impugnate sarebbero in contrasto anche con le previsioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con modificazioni nella legge 11...

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