Sentenza nº 147 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 147

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009) in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)», nonché degli Allegati A e B contenuti nell’Allegato A della medesima legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l’8-14 giugno 2018, depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste;

udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato l’8 giugno 2018 e depositato il successivo 18 giugno, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, «nei sensi e nei limiti (…) illustrati», degli Allegati A e B contenuti nell’Allegato A (sic) della medesima legge, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e con alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; d’ora in avanti anche cod. ambiente), e in particolare, con gli artt. 7-bis e 27-bis e gli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.

    La difesa statale riporta l’orientamento della Corte costituzionale che annovera la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (d’ora innanzi: VIA) tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ad avviso del ricorrente, il citato titolo di competenza comporterebbe l’applicazione integrale della menzionata normativa statale alle Regioni, le quali devono rispettare i livelli uniformi fissati dalla legge dello Stato (è citata la sentenza n. 186 del 2010).

    L’Avvocatura ricorda come la materia sia stata interessata da un ampio intervento di riforma ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); in particolare, l’art. 5, comma 1, del menzionato decreto ha aggiunto l’art. 7-bis al cod. ambiente, secondo il quale «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», precisando che tale potestà normativa «è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si specifica che «non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».

  2. – Alla luce di tali premesse, la legge regionale n. 3 del 2018 sarebbe «complessivamente non conforme alla vigente normativa nazionale in materia VIA, come modificata dal decreto legislativo n. 104/2017», con conseguente violazione, oltre che dell’art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006», dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le modifiche apportate alla previgente disciplina regionale in materia di VIA dalla legge censurata sarebbero «in tutto o in parte difformi» dalla disciplina di cui al Titolo III della Parte II del cod. ambiente, lasciando in vigore «disposizioni significativamente superate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017».

    Nel dettaglio, il Presidente del Consiglio dei ministri si concentra sugli artt. 12 e 13 della legge impugnata, i quali, rispettivamente, nel sostituire l’art. 24 e introducendo il nuovo art. 25-bis della legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009), contrasterebbero con l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo al «Provvedimento autorizzatorio unico regionale». In particolare, il novellato l’art. 24, comma 1, configurerebbe il provvedimento di VIA alla stregua di un atto autonomo che, ai sensi del successivo art. 25-bis, rubricato «Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione», sarebbe da integrare nell’atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali e/o enti competenti. Tale modalità procedurale richiamerebbe le disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori), come disciplinato dalla d.lgs. n. 104 del 2017, che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, e risulta invece difforme all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha previsto il provvedimento unico regionale, che conclude l’iter dei procedimenti di VIA di competenza regionale. In particolare, in virtù dell’art. 27-bis, comma 7, del cod. ambiente, la procedura di VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA, ma con la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi» che «costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita».

    In generale, anche a seguito della modifica operata dalla legge reg. della Valle d’Aosta n. 3 del 2018, permarrebbero delle disarmonie nella legge reg. della Valle d’Aosta n. 12 del 2009: ad esempio, gli articoli da 20 a 25-bis della citata legge regionale n. 12 del 2009 conterrebbero disposizioni non più in vigore ai sensi della normativa statale vigente, in ordine alla pubblicazione dell’avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani (mantenuti ai commi 6 e 7 dell’art. 20 della legge regionale n. 12 del 2009), pubblicazione non più richiesta dall’art. 24 del cod. ambiente, richiamato nel medesimo art. 27-bis. Inoltre, il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, istituto obbligatorio e vincolante per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi dell’art. 14, comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), emergerebbe unicamente quale possibile modalità procedimentale di acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali (artt. 4, comma 1, e art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2009, quest’ultimo sostituito dall’art. 10 legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018).

  3. – La difesa statale si concentra poi sull’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018, che dispone la sostituzione degli Allegati A, B, F, G e H al Titolo I della legge regionale n. 12 del 2009 con quelli riportati All’Allegato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT