Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 148

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra il Comune di Castions di Strada e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altri, con ordinanza del 15 febbraio 2017, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Castions di Strada e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Luca De Pauli per il Comune di Castions di Strada e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 15 febbraio 2017, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non prevede che siano esclusi dal divieto di costruzione i manufatti e i lavori funzionali all’esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica.

    Tale norma dispone che «all’interno della struttura degli argini dei corsi d’acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell’ambiente o di manufatti di presa funzionali all’alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica».

    In punto di fatto il giudice rimettente premette che con ricorso notificato in data 9, 10 e 11 febbraio 2016, il Comune di Castions di Strada ha impugnato le note n. prot. 0031680/P e n. prot. 0031681/P del 9 dicembre 2015, emesse dalla Direzione centrale ambiente ed energia – Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto le domande di concessione di derivazione d’acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico.

    Il rimettente precisa che con tali note sono state archiviate le domande originariamente presentate al fine del rilascio di concessioni idroelettriche sul citato Cormor, con riferimento alle quali era stata successivamente richiesta la revisione dei progetti in collaborazione con un costituendo Consorzio di bonifica, al fine di utilizzare le opere di presa come funzionali all’alimentazione di rete di impianti consortili, con finalità irrigue e di bonifica; ciò al fine di rendere compatibili tali domande con la sopravvenuta disciplina di cui alla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015.

    Il rimettente dà atto che il Comune, con il ricorso in esame, sostiene l’illegittimità delle archiviazioni delle domande riferite anche ai nuovi progetti e deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015, perché in contrasto con la disciplina nazionale in materia di energia, e segnatamente con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il cui art. 12 disciplina le procedure autorizzative, integrate dalle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 10 settembre 2010.

    La Regione ha sostenuto, invece, che la norma in questione, facendo parte della materia «governo del territorio», con particolare riferimento al rischio idrogeologico e idraulico, sarebbe estranea alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    Ritiene il Tribunale superiore che la censurata norma regionale, precludendo, in via generale, il rilascio di concessioni per finalità idroelettriche, stante il divieto di costruzione, di opere e di manufatti di qualunque tipologia all’interno della struttura degli argini, si porrebbe in contrasto con i sopra richiamati parametri costituzionali, rafforzati dagli obblighi di matrice europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Secondo il rimettente, le questioni prospettate sono rilevanti al fine della procedibilità delle domande di concessione di derivazione proposte dal Comune ricorrente e, pertanto, l’esito del giudizio dipende dalla risoluzione di tali questioni: infatti, l’applicazione della normativa regionale, oltretutto sopravvenuta rispetto alle domande di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Cormor, costituisce la ragione determinante della reiezione delle domande del Comune ricorrente; si tratta di una normativa preclusiva in modo assoluto di qualunque opera anche se destinata alla realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

    Al riguardo, il rimettente osserva che il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure di autorizzazione delle fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sul territorio nazionale in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. La normativa comunitaria e nazionale manifesta, inoltre, un favor per le fonti energetiche rinnovabili (come si evince dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che ha modificato e abrogato precedenti direttive) e tale orientamento è stato recepito dal d.lgs. n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia. La normativa statale di cornice ora indicata, nel suo comma 10, rinvia alle linee guida attuate con il d.m. 10 settembre 2010, che hanno il compito di assicurare il corretto inserimento degli impianti, prevedendo che eventuali limitazioni possono essere poste non in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive. Invece, il divieto assoluto non consentirebbe l’espletamento dei procedimenti autorizzativi all’interno dei quali devono essere valutati i requisiti degli impianti e la loro rispondenza agli interessi pubblici primari della tutela dell’ambiente e del sistema energetico.

    Pertanto, una norma, come quella impugnata, che impedisca in modo aprioristico la costruzione di opere, ovvero di manufatti e lavori, negli argini dei corsi d’acqua, pure quando destinate o funzionali all’esercizio delle concessioni di derivazione idroelettrica, senza farsi carico di una valutazione delle caratteristiche dei singoli progetti rapportati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT