Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 143

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotti, rispettivamente, dall’art. 25, commi 1 e 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», e dell’art. 25, comma 3, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 19 del 2015, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra AscomFidi Nord-Ovest società cooperativa (già Confidi Commercio turismo e servizi Valle d’Aosta società cooperativa) e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ordinanza del 17 maggio 2018, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione della AscomFidi Nord-Ovest società cooperativa (già Confidi Commercio turismo e servizi Valle d’Aosta società cooperativa) e della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Piercarlo Carnelli per l’AscomFidi Nord-Ovest società cooperativa (già Confidi Commercio turismo e servizi Valle d’Aosta società cooperativa) e Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio amministrativo proposto dalla AscomFidi Nord-Ovest società cooperativa (già Confidi Commercio turismo e servizi Valle d’Aosta società cooperativa) per ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, a seguito della intervenuta fusione della ricorrente con altro consorzio di garanzia operante al di fuori del territorio regionale, le aveva ingiunto la restituzione del contributo erogato per la costituzione del fondo rischi per l’accesso al credito agevolato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) con sede nella stessa Regione, il Consiglio di Stato, sezione quinta – adito in sede di appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta che aveva respinto il ricorso della AscomFidi – ha reputato rilevante ed ha quindi sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questioni incidentali di legittimità costituzionale dei commi 10-bis e 10-ter dell’art. 3 della legge della Regione Valle d’Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi) – come introdotti, rispettivamente (il comma 10-bis) dall’art. 25, comma 1, e (il comma 10-ter) dall’art. 25, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali» – oltre che del comma 3 dello stesso art. 25 della legge reg. n. 19 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione: quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

  2. – Secondo il giudice amministrativo rimettente, sarebbe infatti irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3, secondo comma, Cost., la disposizione recata dal citato comma 10-bis dell’art. 3 della censurata legge regionale, nella parte in cui – ai fini della restituzione dei contributi regionali erogati per il fondo rischi per l’accesso al credito delle PMI regionali – aggiunge al caso, già previsto dal comma 10, della “liquidazione” del consorzio di garanzia collettiva, quello della sua “fusione” con altri soggetti operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, quale, nella specie, appunto, intervenuta tra la società cooperativa Confidi Commercio turismo e servizi Valle d’Aosta e la società cooperativa AscomFidi Piemonte, che ha dato origine alla ricorrente AscomFidi Nord-Ovest società cooperativa.

    Mentre, infatti, nell’ipotesi di liquidazione del consorzio di garanzia la restituzione dei contributi erogati dalla Regione è giustificata dal sopravvenire di una causa di scioglimento del soggetto che avrebbe dovuto impiegarli, diversamente, nel caso di incorporazione di consorzi di garanzia collettiva valdostani in soggetti operanti al di fuori del territorio, non altrettanto giustificata sarebbe la restituzione dei contributi percepiti, poiché l’atto di fusione non escluderebbe la continuità operativa dell’incorporato nell’area regionale.

    2.1.– L’ingiustificato obbligo di restituzione del contributo regionale a causa della mera realizzazione di un procedimento di fusione violerebbe, altresì, l’art. 41 Cost., per il vulnus così arrecato alla libertà d’impresa del consorzio regionale incorporato.

    2.2.– Sotto altro profilo – aggiunge il rimettente – risulterebbero violati gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del carattere di legge provvedimento da riconoscere alla legge reg. Valle d’Aosta n. 19 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), il cui art. 25, comma 3 – con il prevedere che «[l]e disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10-bis e 10-ter della L.R. n. 2/2010 […] si applicano alle operazioni di fusione deliberate a far data dal 1° gennaio 2015» – verrebbe così a “legificare” pregressi provvedimenti restitutori.

    2.3.– L’incidenza della riferita normativa su giudizi già instaurati avverso precedenti intimazioni restitutorie comporterebbe, infine, l’ulteriore violazione del diritto a un equo processo dei rispettivi confidi ricorrenti. Dal che l’ulteriore contrasto della normativa censurata con l’art. 6 CEDU e, per interposizione, con l’art. 117...

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