Ordinanza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 151

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con tre ordinanze del 29 giugno 2018, iscritte ai numeri 196, 197 e 198 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di Marta D’Alia;

udito nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2019 l’avvocato Giovanni Scala per Marta D’Alia.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre ordinanze del 29 giugno 2018 (reg. ord. n. 196, n. 197 e n. 198 del 2018), dal contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

che la disposizione censurata prevede l’applicazione all’elezione dei consigli circoscrizionali delle modifiche e integrazioni apportate dai primi due commi dello stesso art. 3 alla legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di elezioni comunali;

che, come riferisce il giudice a quo, le questioni traggono origine da tre distinti ricorsi, proposti da altrettanti candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali, risultati non eletti ai sensi del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017, ricorsi ove si argomentava un’erronea ripartizione dei seggi;

che tale erronea ripartizione sarebbe dovuta all’omessa detrazione del seggio attribuito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, al candidato Presidente non eletto maggiormente votato da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate, così come sarebbe richiesto dall’art. 4, comma 3-ter, della medesima legge;

che i citati ricorsi erano stati accolti dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Sicilia - Palermo, sezione prima, con sentenze 17 novembre 2017, n. 2685 e n. 2676, e 10 novembre 2017, n. 2550, appellate innanzi al collegio rimettente;

che l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 disciplina l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre il successivo art. 4-ter – inserito dall’art. 9 della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali) – regola l’elezione del consiglio circoscrizionale, facendo rinvio ai commi l, 2, 4, 5 e 7 dell’art. 4, senza fare menzione del comma 6 (relativo al premio di maggioranza) e del citato comma 3-ter, aggiunto solo successivamente dall’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016;

che quest’ultimo articolo ha infatti modificato gli artt. 2 e 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, nel secondo caso novellando il comma 7, con l’attribuzione di un seggio consiliare al candidato Sindaco non eletto maggiormente votato (purché abbia conseguito un numero di voti non inferiore al venti per cento), e con l’inserimento del comma 3-ter, secondo cui tale seggio deve essere detratto da quelli spettanti alle liste collegate allo stesso candidato (con conseguente rimodulazione del premio di maggioranza previsto dal comma 6);

che ad avviso del rimettente le modifiche sembrerebbero riguardare le sole elezioni comunali, tenuto conto che l’art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, che indica le disposizioni da applicare alle elezioni circoscrizionali, senza includere il nuovo comma 3-ter dell’art. 4, non è stato oggetto d’intervento legislativo;

che, nondimeno, il quadro normativo sarebbe complicato da quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, oggetto di censura, ove, con una formula apparentemente di chiusura, si stabilisce che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali», secondo un’ottica apparentemente d’integrale rinvio alla disciplina dell’elezione dei Consigli comunali;

che tale formulazione sarebbe imprecisa...

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