Sentenza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione06 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 137

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5, nonché dell’intero testo, della legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-20 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella udienza pubblica del 16 aprile 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 13-20 agosto 2018 e depositato il successivo 17 agosto (reg. ric. n. 48 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5.

  2. – Il ricorrente riassume le finalità della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 e il contenuto delle disposizioni censurate. In particolare, il ricorso riferisce che l’art. l impugnato dispone, al comma 1, che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che abbiano osservato le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per soggetti a rischio per esposizione professionale e, al comma 2, stabilisce che, «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori».

  3. – Nelle parole del ricorso, l’art. 1, comma 1 trasforma di fatto le vaccinazioni raccomandate dal PNPV in vaccinazioni obbligatorie, mentre il comma 2 del medesimo art. 1 attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di obbligare, in determinate circostanze, la generalità degli operatori sanitari ad effettuare vaccinazioni normalmente non raccomandate. In tal modo, la disposizione impugnata imporrebbe obblighi di vaccinazione non previsti dalla legislazione statale, eccedendo dalle competenze regionali e intervenendo «in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di salute e di profilassi internazionale riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q), della Costituzione». Essa, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza e di riserva di legge in materia di trattamenti sanitari di cui agli artt. 3, 32 della Costituzione.

  4. – Il ricorrente richiama, a sostegno del proprio assunto, la giurisprudenza costituzionale per la quale, a sua opinione, la disciplina degli obblighi vaccinali sarebbe di competenza esclusiva della legislazione statale (è citata la sentenza di questa Corte n. 5 del 2018). Si assume, altresì, che la Corte avrebbe affermato che il diritto della persona di essere curata efficacemente e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese per mezzo di una legislazione statale «basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale» (sono citate le sentenze di questa Corte n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Sicché non potrebbe che «essere riservato alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (in tal senso è la citata sentenza di questa Corte n. 5 del 2018). Tale conclusione sarebbe confermata dal rilievo per cui la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee sul territorio nazionale. Pertanto, a giudizio della difesa statale, la disposizione impugnata, imponendo obblighi vaccinali non previsti a livello statale, interviene sui principi fondamentali in materia di tutela della salute, con invasione della competenza riservata alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

  5. – In secondo luogo, la difesa statale assume che il predetto art. 1 della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 violi anche l’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost. stante la competenza riservata in via esclusiva allo Stato in materia di disciplina della «profilassi internazionale». Infatti, nelle parole del ricorso, «le norme in materia di prevenzione vaccinale servono a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (sono citate le sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, anche se riguardanti il settore veterinario), di modo che ragioni di ordine logico, prima che giuridico precluderebbero alle Regioni di intervenire in tale ambito.

  6. – In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, nel demandare a un atto amministrativo, e, precisamente, a una deliberazione della Giunta regionale, l’individuazione dei reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, violi la riserva di legge imposta dall’art. 32 Cost., oltre a collidere con l’art. 44 della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), che attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.

  7. – Infine, secondo la difesa statale, il principio della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari, definita in ricorso come relativa, sarebbe violato dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 che stabilisce che è la direzione sanitaria ospedaliera o territoriale a stabilire l’obbligatorietà delle vaccinazioni, ma, al contempo, non prevede che siano adeguatamente individuati, a livello di fonte primaria, i presupposti, il contenuto e i limiti dell’obbligo vaccinale.

  8. – Il ricorrente aggiunge che per effetto della dedotta incostituzionalità dell’indicato art. 1 sarebbero incostituzionali anche i successivi artt. 4 e 5.

    8.1.– In particolare, l’art. 4 sarebbe incostituzionale perché – stabilendo che la Giunta regionale, con apposito provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge in esame e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni – demanderebbe a un atto amministrativo la regolamentazione di una materia in ordine alla quale l’art. 32 Cost. impone una riserva di legge, così contrastando anche con l’art. 44 della legge reg. Puglia n. 7 del 2004, che, come visto, attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.

    8.2.– Dal canto suo, l’art. 5 sarebbe illegittimo perché – prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per «il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1» – contrasterebbe con il principio per cui la determinazione delle sanzioni è nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la definizione delle fattispecie da sanzionare; sicché, nel caso in esame, spetterebbe solo al legislatore statale comminare sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi in materia di vaccini, che, come detto, ricade nella competenza dello Stato (è citata la sentenza n. 361 del 2003).

  9. – Tutto ciò considerato, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2019
    • Italia
    • 16 Luglio 2019
    ...delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza 137 del 2019 siano corretti i seguenti errori 1) al punto 1) del dispositivo la data «21 giugno 2014» sia sostituita con quella corretta «19 giugno 2......
1 sentencias
  • Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2019
    • Italia
    • 16 Luglio 2019
    ...delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza 137 del 2019 siano corretti i seguenti errori 1) al punto 1) del dispositivo la data «21 giugno 2014» sia sostituita con quella corretta «19 giugno 2......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT