Ordinanza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2019
Relatore | Luca Antonini |
Data di Resoluzione | 06 Giugno 2019 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 140
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Brescia e la Brixia Finanziaria srl, con ordinanza del 13 gennaio 2014, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2018.
udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 13 gennaio 2014, trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 26 aprile 2018, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
che il giudice rimettente denuncia tale disposizione nella parte in cui – dopo aver previsto, al primo periodo del comma 16, un prelievo aggiuntivo, cosiddetto Robin Hood tax, qualificato «addizionale» all’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, da applicarsi nella misura del 6,5 per cento alle società operanti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (lettera a), della raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale (lettera b), della produzione o commercializzazione di energia elettrica (lettera c), che, nel...
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