N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione in persona del Presidente in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, recante 'Disposizioni in materia di energia nucleare', pubblicata nel B.U.R. n. 196 del 7 dicembre 2009, ed in particolare dell'art. 1, comma 2.

La legge regionale in epigrafe costa di un unico articolo, il quale, al comma 1, dispone che la Regione, tenuto conto degli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione europea, disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 117, comma terzo, Cast., al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacita' di carico del territorio e dell'ambiente.

Il comma 2 della disposizione in questione recita quanto segue:

'Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia e' precluso all'installazione di impianti di produzione di energia nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' di depositi di materiali e rifiuti radioattivi'.

Il comma 3 dell'articolo in questione aggiunge, infine, che la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli e ostacoli alla libera circolazione dell'energia.

Ritenendo che la legge in questione e, in particolare, l'art. 1, comma 2 della stessa, violi gli artt. 41, 117, 118 e 120 della Costituzione, nonche' i principi di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza, sotto diversi profili, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 febbraio 2010, ne ha deliberato l'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Impugnazione che viene proposta con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i

I) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. d), e), h), s), nonche' dell'art. 120, primo comma, della Costituzione e dei principi di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza.

  1. - L'art. 1, comma 2, della 1.r. Puglia n. 30/2009 vieta, in linea generale e 'in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione', l'installazione nel territorio regionale:

    a) di impianti di produzione di energia nucleare;

    b) di impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

    c) di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

    Come la giurisprudenza di codesta Corte ha precisato in varie occasioni, con riguardo ai depositi di rifiuti e materiali radioattivi, l'intervento del legislatore regionale volto a vietarne o limitarne la presenza sul territorio regionale viola la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonche' il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sentt. 29 gennaio 2005, n. 62; 28 giugno 2006, n. 247, relativa anche allo stoccaggio di materiali nucleari).

    A tale riguardo, e piu' in generale, con riferimento al deposito e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi (v. anche sentt. 21 aprile 2005, n. 161; 23 gennaio 2009, n. 10), codesta Corte ha precisato che 'alle regioni e' sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari e' precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.'. Occorre, infatti, 'tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attivita' che producono tali rifiuti, nonche', nel caso dello...

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