Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione29 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 132

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, nel procedimento penale a carico di P.S. V. e altri, con ordinanza del 12 marzo 2018, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 12 marzo 2018 il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, chiedendo a questa Corte di valutare «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».

    L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nel processo penale a carico di P.S. V., B. S., G. S. e F. S., dirigenti aziendali imputati dei delitti di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 340 (interruzione di ufficio, servizio pubblico o servizio di pubblica necessità) e 629 (estorsione) del codice penale (quest’ultimo – nella prospettiva accusatoria – commesso in danno di diversi lavoratori dipendenti).

  2. – In punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente espone anzitutto:

    – che nel processo a quo, dopo la costituzione delle parti civili, avvenuta alle udienze del 6 dicembre 2007 e del 12 giugno 2008, l’istruzione dibattimentale si è svolta, mediante escussione dei testimoni, alle udienze del 17 giugno 2010, del 18 novembre 2010, del 26 maggio 2011, del 29 settembre 2011 e del 26 gennaio 2012;

    – che, dopo un primo mutamento della composizione del collegio giudicante, stante il mancato consenso dei difensori degli imputati alla lettura, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., dei verbali delle deposizioni testimoniali già assunte in dibattimento, si è reso necessario disporre la rinnovazione dell’escussione testimoniale;

    – che altri testimoni sono stati sentiti alle udienze del 18 marzo 2013, del 13 maggio 2013 e del 27 gennaio 2014;

    – che è poi intervenuto un ulteriore mutamento della composizione dell’organo giudicante, così che l’escussione dei testimoni è stata ripetuta all’udienza del 16 marzo 2015;

    – che, successivamente, la composizione del collegio è mutata più volte, con conseguente necessità di rinnovare – fino a sei volte – l’escussione dei testimoni.

    Osserva a questo punto il giudice a quo che, a seguito dell’ennesimo mutamento dell’organo giudicante, e dell’opposizione dei difensori degli imputati – espressa all’udienza del 5 febbraio 2018 – alla lettura delle dichiarazioni testimoniali in precedenza rese, procedere ora alla citazione e all’escussione di tutti testimoni comporterebbe inevitabilmente la prescrizione definitiva di tutti i reati, «con insanabile pregiudizio anche delle istanze civilistiche delle parti civili». Solo ove si ritenesse consentita la lettura, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni già rese dai testimoni, sarebbe invece possibile pervenire a una pronuncia di merito.

  3. – Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale di Siracusa rileva che la richiesta delle difese degli imputati di integrale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si fonda sul combinato disposto degli artt. 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen., i quali rispettivamente prevedono la partecipazione alla deliberazione della sentenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

    Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tali disposizioni, lette in combinato disposto con l’art. 511 cod. proc. pen., il quale prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni, contenute nel fascicolo del dibattimento, sia disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

    3.1.– Le norme censurate, ove interpretate nel senso di imporre indefettibilmente la rinnovazione dell’escussione dei testimoni in caso di mutamento della persona fisica del giudice, violerebbero, anzitutto, il canone della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

    L’obbligo di risentire, a richiesta delle parti, i testimoni già escussi in dibattimento in corrispondenza di ogni mutamento della composizione del collegio giudicante sarebbe infatti suscettibile di dilatare i tempi del processo sino a una durata...

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