Sentenza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione29 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 134

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-13 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 10-13 agosto 2018 e depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (r. r. n. 50 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», assumendone il contrasto con l’art. 25, comma 2, della Costituzione e con l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «quale norma interposta».

    1.1.– La disposizione impugnata sostituisce l’art. 30 (Sanzioni) della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevedendo, tra l’altro, che «[l]e infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: […] n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26; […] w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata».

    Il ricorrente evidenzia preliminarmente che le disposizioni ora impugnate riproducono quasi testualmente quelle analoghe previste nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, non impugnate dal Governo. Ciò non inficerebbe, peraltro, l’ammissibilità del ricorso odierno, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sono citate, tra le altre, le sentenze n. 71 del 2012, n. 187 del 2011, n. 40 del 2010 e n. 298 del 2009).

    1.2.– L’Avvocatura generale dello Stato chiarisce quindi la portata dei parametri evocati, osservando come l’art. 25, secondo comma, Cost. costituisca «una regola di carattere assolutamente generale», non confinata alla sola materia penale, bensì estesa anche alla materia delle sanzioni amministrative, come confermato dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981. Si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di un principio a sua volta concretizzato «nei cc.dd. “principi di precisione, chiarezza, e determinatezza” (le norme che individuano il comportamento suscettibile di essere sanzionato devono essere sufficientemente chiare e di facile comprensione per il consociato: profilo valorizzato anche in materia tributaria)» (è citata la sentenza n. 327 del 2008).

    Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che, «in linea con l’orientamento assunto dalla Corte EDU», avrebbe esteso a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo la disciplina della sanzione penale in senso stretto (è citata la sentenza n. 196 del 2010), l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che, anche in base alla giurisprudenza costituzionale più...

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