Sentenza nº 130 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione28 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 130

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra Martin Valdo Konig e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e altri con ordinanza del 3 settembre 2018, iscritta al numero 166 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Martin Valdo Konig, dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Emilio Robotti per l’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Antonio Saitta e Santi Delia per Martin Valdo Konig e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 3 settembre 2018, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Le disposizioni censurate disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

    È denunciata, in via principale, la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto la previsione di un concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione – il cui conseguimento, tra l’altro, dipenderebbe da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l’attivazione dei relativi corsi – introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

    In via subordinata, è denunciato il contrasto delle stesse disposizioni con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per l’esclusione dalla partecipazione a tale concorso dei titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o comunque equipollente ad un’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria.

  2. – Le questioni sono sorte nella fase cautelare del giudizio amministrativo instaurato da un dottore di ricerca, il quale lamenta l’illegittimità della propria esclusione dal concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 85, recante «Concorso di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado». Ritenendo che il dottorato di ricerca debba ritenersi titolo abilitante, o comunque equipollente a un’abilitazione, egli ha impugnato gli atti di tale procedura, nella parte in cui, in applicazione delle disposizioni censurate, è richiesta l’abilitazione per la partecipazione al concorso.

    Il Consiglio di Stato è adìto per la riforma dell’ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in sede cautelare, ha respinto la domanda di ammissione con riserva al concorso, ritenendo infondate le censure d’illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame. Nell’accogliere l’istanza di ammissione con riserva del ricorrente, il Consiglio di Stato ha quindi sollevato, con la medesima ordinanza, le questioni oggetto del presente giudizio costituzionale.

    2.1.– Il giudice a quo osserva che il d.lgs. n. 59 del 2017 ha previsto che, a regime, il reclutamento dei docenti avvenga mediante un concorso per titoli ed esami. Ad esso possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del medesimo d.lgs. Il successivo art. 17 prevede, invece, una disciplina transitoria, in cui al reclutamento in via ordinaria si affiancano, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, le assunzioni dalle graduatorie a esaurimento, quelle dal concorso bandito nel 2016, nonché quelle dei vincitori di un apposito concorso riservato, previsto dall’art. 17, comma 2, lettera b). Ad esso possono partecipare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, i docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento, conseguito entro il 31 maggio 2017.

    2.2.– Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo ritiene che tali disposizioni siano applicabili ai fini della decisione, essendo i decreti ministeriali impugnati meramente applicativi delle stesse. La parte appellante, in possesso del dottorato di ricerca, non può partecipare al concorso straordinario, poiché le disposizioni censurate glielo impediscono.

    Il Consiglio di Stato osserva che l’eventuale accoglimento della questione sollevata in via principale creerebbe un vuoto normativo suscettibile tuttavia di essere colmato in due modi.

    In primo luogo, potrebbe farsi applicazione delle norme sull’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2017 ed, in particolare, dell’art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Esso disciplina la fase transitoria del passaggio dal sistema precedente, in cui per l’accesso al concorso era sufficiente il diploma di laurea, a quello successivo alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), che ha richiesto l’abilitazione. Tale disposizione sarebbe espressiva di un principio generale, secondo il quale, allorché ai fini dell’ammissione ai concorsi si richieda l’abilitazione, in via transitoria deve essere consentita la partecipazione anche a chi ne sia privo, almeno fino a che non sia possibile conseguirla in via ordinaria, ossia all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato.

    Pertanto, nel caso di accoglimento delle questioni, il concorso straordinario di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2017 dovrebbe anch’esso ritenersi aperto ai semplici laureati. La domanda cautelare del ricorrente dovrebbe, quindi, essere accolta, in quanto, come dottore di ricerca, egli possiede la laurea richiesta.

    In secondo luogo, il vuoto normativo potrebbe ritenersi colmato dall’art. 5 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplina il reclutamento in via ordinaria. Anche in tal caso, la domanda cautelare del ricorrente dovrebbe essere accolta, poiché egli è munito di laurea, richiesta per l’accesso al concorso.

    La rilevanza sussisterebbe anche per la questione subordinata. Il suo accoglimento consentirebbe all’appellante di partecipare alla procedura e, quindi, il ricorso andrebbe accolto. Nel caso...

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