LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parte I e II n. 27 del 18 agosto 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario l . E' disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), art. 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), art. 58, comma 1, punto 2, e' prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o piu' mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, art. 30, comma 2, a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A.

  2. La contrazione del mutuo e' effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).

  3. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), art. 87, comma 1, lettera b), e' ridotta a euro 25; la relativa minore entrata e' valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001).

  4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla societa' ARST S.p.A. o alla sua controllata ARST Gestione FdS S.r.l., la proprieta' dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non piu' necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti, al prezzo simbolico di un euro, ai comuni territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalita' sociali e produttive.

  5. Nell'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

    1. nel comma 9 le parole: 'e degli interessi legali maturati' sono sostituite dalle seguenti: 'e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che puo' essere eseguita anche in piu' rate mensili, secondo condizioni, termini e modalita' fissati dalla Giunta regionale';

    2. nel comma 10, dopo le parole: 'con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti' sono aggiunte le seguenti: 'in regolare ammortamento';

    3. il comma 12 e' sostituito dal seguente:

    '12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, art. 2.'.

    Per le finalita' di cui alla presente lettera e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).

  6. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002).

  7. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennita' dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprieta' della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001).

  8. Dopo il comma 1 dell'art. 1l della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), e' inserito il seguente:

    '1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.'.

  9. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nel comma 27 dell'art. 1 e' soppressa la parola 'specificamente';

    2. il comma 28 dell'art. 1 e' abrogato;

    3. nel comma 32 dell'art. 1 sono soppresse le parole: 'a favore degli enti pubblici territoriali';

    4. il comma 9 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

      '9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, cosi' come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivita' produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione e' concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 2, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.';

    5. nel comma 11 dell'art. 2, dopo le parole 'insediamenti stabili' sono inserite le seguenti: 'limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione';

    6. le lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 2 sono sostituite dalle seguenti:

      'a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

    7. le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, in conformita' al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n.

      23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.';

    8. nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 e' soppressa la parola: 'pubblici';

    9. nel comma 4 dell'art. 4 sono soppresse le parole 'presso la SFIRS';

    10. l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 'Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'art. 14-ter...

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