Sentenza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione10 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 115

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, nel procedimento vertente tra Ali Liaqad, titolare dell’impresa individuale Al Hamza di Ali Liaqad, e il Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale della Toscana, con ordinanza del 13 aprile 2018, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 13 aprile 2018, iscritta al n. 155 reg. ord. 2018, il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione promosso da un imprenditore individuale nei confronti del Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale della Toscana.

    Il rimettente riferisce che all’opponente – titolare di un piccolo esercizio di fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, privo di dipendenti e con un fatturato estremamente ridotto – è stata irrogata la sanzione amministrativa di 30.000 euro, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma censurata, per non avere comunicato all’amministrazione, entro i termini assegnati, le informazioni necessarie per conseguire l’autorizzazione all’offerta al pubblico «in luoghi presidiati del servizio di “phone center”».

    L’art. 98, comma 9, cod. comunicazioni elettroniche, nel testo modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del d.l. n. 262 del 2006, stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall’Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00».

    Ad avviso del rimettente, con tali modifiche il legislatore avrebbe irragionevolmente elevato gli importi minimi e massimi della sanzione, decuplicandoli rispetto alle misure originarie (1.500 euro nel minimo e 115.000 euro nel massimo) e sottoponendo a uguale trattamento, sia le grandi imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica (come i grandi gestori della telefonia), sia le piccole imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica «in luoghi presidiati quali negozi o alt[r]e tipologie di esercizio aperte al pubblico».

    Non consentendo trattamenti sanzionatori diversificati in ragione delle diverse capacità organizzative e reddituali degli autori della violazione, la norma contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, che dovrebbero guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, nonché con il principio di uguaglianza sostanziale, finendo anche per frustrare la sua funzione deterrente, in quanto il minimo edittale sarebbe eccessivo per i piccoli imprenditori, mentre il massimo sarebbe irrisorio e inadeguato per le grandi società di telecomunicazione.

    I principi di ragionevolezza e di proporzionalità sarebbero invece rispettati nel diverso settore delle emittenti radiotelevisive disciplinate dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), dove, con interventi normativi successivi al d.l. n. 262 del 2006, le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 98 cod. comunicazioni elettroniche sono state ridotte a un decimo nei confronti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, «riconoscendo una diversa rilevanza tra esercenti la medesima attività».

    Sarebbe violato anche l’art. 97 Cost., sotto il profilo dell’efficienza dell’azione amministrativa. Ad avviso del rimettente, l’incremento della sanzione indurrebbe gli autori dell’illecito a promuovere giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione con aggravio del contenzioso giudiziario e mancato soddisfacimento dell’amministrazione, mentre in precedenza i piccoli imprenditori, raggiunti da più miti sanzioni, avrebbero solitamente provveduto al pagamento in una o più rate.

  2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 27 novembre 2018, eccependo l’inammissibilità delle questioni, in primo luogo per omessa motivazione sulla rilevanza, non essendo precisato se il profilo di incostituzionalità attenga al limite edittale massimo o a quello minimo o ad entrambi i limiti. L’interveniente richiama al riguardo ampi stralci della motivazione dell’ordinanza di questa Corte n...

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