Sentenza nº 112 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione10 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 112

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies e 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), introdotti, rispettivamente, dall’art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra D. B. e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con ordinanza del 16 febbraio 2018, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti l’atto di costituzione di D. B., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato Renzo Ristuccia per D. B. e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 16 febbraio 2018, la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), «nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l’esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate».

    Con la medesima ordinanza, la Corte di cassazione ha altresì sollevato – in riferimento agli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 CDFUE – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005, «nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto dell’illecito».

    Dal momento che – come si dirà più innanzi (Considerato in diritto, punto 1.1.) – questa Corte ritiene di dover sospendere il giudizio sulle questioni di legittimità aventi ad oggetto l’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente necessità di definire in questa sede soltanto le questioni concernenti l’art. 187-sexies del medesimo decreto legislativo, saranno qui esposti, nel prosieguo, i soli argomenti spesi nell’ordinanza di rimessione e negli atti del presente giudizio in relazione a tali questioni.

    1.1.– Il procedimento a quo trae origine da un provvedimento sanzionatorio emesso il 2 maggio 2012, con il quale la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha irrogato nei confronti di D. B., tra l’altro, una sanzione pecuniaria di 200.000 euro in relazione all’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate previsto dall’art. 187-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione vigente all’epoca dei fatti, con riguardo all’acquisto, effettuato da D. B. nel febbraio 2009, di 30.000 azioni di una società quotata della quale era socio e consigliere di amministrazione, sulla base del possesso dell’informazione privilegiata relativa all’imminente lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di tale società, promossa da altra società costituita ad hoc e della quale egli stesso era socio.

    In relazione a tale operazione, la CONSOB ha altresì disposto nei confronti di D. B. la confisca di beni immobili fino a concorrenza dell’importo di 149.760 euro, pari all’intero valore delle azioni acquistate mediante la condotta sopra descritta, ai sensi dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998.

    D. B. ha proposto opposizione avanti alla Corte d’appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della CONSOB.

    La Corte d’appello di Roma ha tuttavia rigettato l’opposizione, confermando così il provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB, con sentenza depositata il 20 novembre 2013.

    Contro tale sentenza D. B. ha quindi proposto il ricorso per cassazione che ha dato origine al presente procedimento incidentale di legittimità costituzionale.

    1.2.– Secondo il giudice a quo, l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 sarebbe, in particolare, di dubbia compatibilità con la Costituzione nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente «non soltanto il profitto dell’illecito, ma l’intero prodotto dell’illecito, vale a dire l’equivalente della somma del profitto dell’illecito (ossia la plusvalenza ritratta dalle illecite operazioni di trading) e dei mezzi impiegati per realizzare l’illecito (ossia il denaro o le altre utilità impiegate dall’agente per finanziare dette operazioni di trading)».

    1.3.– Ad avviso del rimettente, le questioni concernenti l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 sarebbero, anzitutto, rilevanti nel giudizio a quo.

    Espone la Corte di cassazione che D. B., essendo in possesso di un’informazione privilegiata, aveva «speso € 123.175,07 (beni utilizzati per commettere l’illecito) per acquistare titoli da cui [aveva] ricavato € 149.760 (prodotto dell’illecito), ritraendo dall’operazione di trading una plusvalenza di € 26.580 (profitto dell’illecito)».

    Sulla base dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, in questa sede censurato, la CONSOB ha disposto la confisca di beni immobili sino a concorrenza dell’importo di 149.760 euro, equivalente al prodotto dell’illecito; prodotto che sarebbe a sua volta pari «alla somma del profitto ritratto dall’illecito e dei mezzi impiegati per commetterlo».

    Secondo la sezione rimettente, l’accoglimento delle questioni di legittimità prospettate determinerebbe, allora, la necessità di rideterminare l’importo della confisca per equivalente nella somma di 26.580 euro, pari al solo profitto dell’illecito.

    1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente muove dal presupposto interpretativo, condiviso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa stessa Corte, che la confisca per equivalente applicata nel caso di specie costituisca misura ablativa dalla natura «eminentemente sanzionatoria», in ragione della sua connotazione «prevalentemente afflittiva». Essa colpirebbe infatti beni privi di rapporto di pertinenzialità con l’illecito, ciò che ne marcherebbe la netta distinzione rispetto alla confisca diretta, la quale reagirebbe invece «alla pericolosità indotta nell’autore dell’illecito dalla disponibilità dei beni utilizzati per commetterlo e dei beni dal medesimo ricavati».

    Secondo il giudice a quo, l’illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria del prodotto dell’illecito discenderebbe, in sostanza, dalla «mancanza di proporzionalità tra la misura del sacrificio imposta al sanzionato e le finalità pubbliche da perseguire». Il suo importo risulterebbe infatti, «in relazione al profitto realizzato in una specifica operazione di trading, […] inversamente proporzionale al vantaggio concretamente derivato all’agente dall’uso di una informazione privilegiata, vale a dire inversamente proporzionale al tasso di profitto dell’operazione stessa; infatti, il tasso di profitto generato da una operazione di trading realizzata abusando di informazioni privilegiate è tanto maggiore quanto minore è l’entità dei mezzi che l’agente ha impiegato (e pertanto vengono assoggettati a confisca) per conseguire il profitto ritratto dall’operazione stessa».

    Il rimettente dubita, allora, della compatibilità di tale misura con l’art. 3 Cost., in relazione tanto alle caratteristiche di potenziale eccessività della misura, quanto alla mancanza di un rapporto predefinito tra il valore dei beni suscettibili di confisca e il profitto realizzato dall’agente.

    Il difetto di proporzionalità della misura desterebbe, d’altra parte, dubbi anche in ordine alla sua conformità con le esigenze di tutela del diritto di proprietà, riconosciuto, a...

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