Sentenza nº 108 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2019

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione09 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 108

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», promosso dal Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. K., della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell’udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Massimo Luciani, Mariano Protto e Romano Vaccarella per A. K. e Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nella parte in cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore attuale medio”, prevedendo l’obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6».

    La questione di legittimità costituzionale sorge in un giudizio instaurato da A. K., – già consigliere regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dal 13 dicembre 1988 al 17 giugno 2001 – nei confronti, tra gli altri, della stessa Regione autonoma e del Consiglio regionale altoatesino.

    Il giudice a quo afferma in primo luogo la sussistenza della propria giurisdizione in ragione della pronuncia adottata, in un analogo processo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14920, in sede di regolamento preventivo.

    Il giudice rimettente espone che, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige 30 ottobre 2013, n. 663, l’importo mensile dell’assegno vitalizio di cui è titolare A. K. veniva rideterminato, a far data dal 1° gennaio 2014, nell’importo lordo di euro 4.127,72, pari al 30,40 per cento della base di calcolo costituita dall’indennità parlamentare lorda, in sostituzione del precedente 48,10 per cento. Contestualmente, con lo stesso decreto, ad A. K. veniva «liquidato il valore attualizzato della parte ulteriore di vitalizio, già maturato ma non più percependo, nella somma di euro 364.931,99, attribuendola all’attore mediante l’erogazione di euro 144.931,99 e l’assegnazione dell’ulteriore importo di euro 220.000,00 in quote nominative del Fondo Family».

    Le misure disposte con tale decreto trovavano il loro fondamento nell’art. 10 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e in successive determinazioni dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. In particolare, secondo l’art. 10, comma 2, di tale legge, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento [dell’indennità parlamentare lorda] è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno». Il comma 4, lettera a), del medesimo art. 10 attribuiva inoltre all’ufficio di presidenza il compito di determinare con propria deliberazione i criteri per la quantificazione del «valore attuale», nonché quello di individuare uno strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente, in tutto o in parte, gli importi attualizzati.

    Sulla base di quanto previsto dalla normativa citata, e alla luce dei criteri adottati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, A. K. aveva così esercitato l’opzione per il «valore attuale», compensando la riduzione del proprio assegno vitalizio mensile con la «contestuale liquidazione in valore attuale della parte non più percependa».

    Espone il rimettente che, a seguito dell’entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, ad A. K. veniva chiesta – con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 26 settembre 2014, n. 104 – la restituzione di euro 130.438,30 in contanti, o mediante il trasferimento di quote del “Fondo Family”.

    Ciò a causa della legge reg. Trentino-Alto Adige da ultimo citata, che, con efficacia retroattiva, ha «sostanzialmente mutato i criteri di determinazione del valore attualizzato della parte non più percependa di vitalizio».

    In particolare, l’art. 1 della legge prevede che «[i]l termine “valore attuale” di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 […], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”» e attribuisce all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale il mero compito di quantificare tale valore sulla base dei nuovi criteri determinati dall’art. 2 della medesima legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014. L’art. 1 sancisce anche la nullità di tutti gli atti adottati sulla base delle delibere del «valore attuale», mentre gli artt. 3 e 4 impongono l’obbligo di restituire – con forme e modalità variabili – quanto maggiormente percepito (in somme o in quote del “Fondo Family”) sulla base del «valore attuale».

    A fronte di tutto ciò, A. K. adiva pertanto il Tribunale di Trento, in sede di cognizione, per sentire dichiarata l’inesistenza di qualsivoglia obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno vitalizio.

  2. – In punto di rilevanza, evidenzia il rimettente come la pretesa restitutoria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol potrà ritenersi fondata, e determinare il rigetto della corrispondente azione di accertamento negativo proposta dall’attore, solo se gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 siano conformi a Costituzione; in caso contrario tale pretesa dovrà essere ritenuta non fondata.

    Nel merito, il giudice a quo espone che «la legge regionale n. 6 del 2012, per effettuare l’attualizzazione della quota di assegno vitalizio non più percependa, demandava la concreta determinazione del “valore attuale” all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (senza cioè porre alcun specifico criterio legislativo), mentre la nuova legge regionale n. 4 del 2014 – asseritamente di interpretazione autentica della precedente – ha fissato direttamente, al proprio art. 2, i criteri con cui effettuare la determinazione del valore attuale (ora chiamato “valore attuale medio”), sottraendo così ogni margine di discrezionalità all’Ufficio».

    La novella legislativa non potrebbe, a dire del giudice a quo, correttamente qualificarsi come legge di interpretazione autentica «poiché essa non fa fronte ad uno stato di incertezza, né effettua una scelta tra le variabili di senso della legge interpretata, né intende contrastare alcun orientamento giurisprudenziale, poiché, invece, procede direttamente ad introdurre una completamente nuova analitica determinazione dei parametri per l’attualizzazione».

    Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le disposizioni retroattive devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non devono contrastare con altri principi e interessi costituzionalmente protetti (vengono richiamate le sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, il giudice a quo evoca, quali corollari del principio di ragionevolezza, il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento dei soggetti privati, la coerenza e la certezza dell’ordinamento, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (vengono citate le sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

    La natura retroattiva della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 si desumerebbe in modo particolare da tre distinti elementi: a) la dichiarazione di nullità degli atti e dei provvedimenti che contenevano pregresse quantificazioni del valore attuale e di ogni atto conseguente (art. 1); b) la previsione che impone la restituzione ed i recuperi delle somme precedentemente erogate sulla base della nozione di «valore attuale» determinata secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 (art. 3); c) la rideterminazione delle quote del “Fondo Family”, sulla base del nuovo criterio del «valore attuale medio» (art. 4).

    Nell’imporre una sostanziale modifica...

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