Sentenza nº 106 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione02 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 106

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossi dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con quattro ordinanze del 21 giugno 2017, rispettivamente iscritte ai numeri 173, 174, 175 e 176 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di Anna Maria Farina e altri, Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello e altri, Daniela Rizzotto e altri, nonché gli atti di intervento di Giuseppina Alaimo e altri, Patrizia Alauria e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri, Rosaria Brusaferri e altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e altri, Floriana Peracchia e altri, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e altri, Giovanni Acerra e altri e Rosaria Brusaferri e altra, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Fortunato Niro per Giuseppina Alaimo e altri, Elena Giardina per Sabrina Pozzi e per Rosaria Brusaferri e altri, Massimo Vernola per Rosalba Agenori e altri, Massimo Valenza per Anna Maria Farina e altri, per Mariacristina Montalbano e altri e per Simona Rampello e altri, Salvatore Mazza per Daniela Rizzotto e altri, e l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con quattro ordinanze di identico contenuto, del 21 giugno 2017, emessa nel corso di altrettanti giudizi di appello instaurati nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in subordine, questione di legittimità costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all’art. 3 Cost.

    1.1.– Il comma 87 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

    La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:

    […] a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

    b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202

    .

    Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87 nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi» (d’ora in avanti: il concorso del 2011).

    Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell’anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

    1.2.– Ad avviso del giudice a quo, il complesso di tali disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista – non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 − limiterebbe in modo irragionevole l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.

    Le disposizioni censurate si porrebbero altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, poiché si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del 2006 di partecipare, per ciò solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all’esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.

    1.3.– In via subordinata, il giudice a quo censura il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi solo se abbiano superato le relative prove.

  2. − Nelle quattro ordinanze di rimessione, il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all’impugnazione delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi di una pluralità di soggetti per l’annullamento del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (d’ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla base delle disposizioni censurate.

    Il giudice a quo evidenzia che le parti appellanti hanno partecipato al concorso del 2011 e, non avendo superato le relative fasi, ne hanno impugnato l’esito, nell’ambito di giudizi tuttora pendenti. Con ulteriori e successivi ricorsi, oggetto dei giudizi a quibus, essi hanno, inoltre, denunciato l’illegittimità del richiamato d.m. n. 499 del 2015, nella parte in cui li esclude dalla successiva procedura di reclutamento.

    Ad avviso del Consiglio di Stato, la situazione delle parti appellanti, già ricorrenti avverso gli atti di una procedura concorsuale, in attesa di una risposta giudiziale, sarebbe simile a quella dei soggetti contemplati dalla lettera b) del richiamato comma 88. Tuttavia essi non sono legittimati a partecipare alla procedura straordinaria, avendo impugnato gli atti di un concorso diverso da quelli indicati nella menzionata lettera b).

    2.1.– Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente evidenzia come la disciplina dei commi da 87 a 90 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, pedissequamente recepita dal d.m. n. 499 del 2015, precluda ai ricorrenti la partecipazione alla procedura straordinaria. Essa non si limiterebbe a regolare le modalità di esercizio di un potere preesistente, ma ne costituirebbe l’unica fonte. Il provvedimento che ne fa applicazione dovrebbe essere dichiarato nullo d’ufficio dal giudice chiamato a decidere della sua impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato una specifica censura sul punto.

    Il giudizio a quo non potrebbe, pertanto, essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015.

    2.1.1.– La rilevanza è affermata anche in riferimento alla questione proposta in via subordinata, relativa al solo comma 88, il quale stabilisce i criteri per l’ammissione alla procedura riservata. Infatti, se essa fosse accolta, gli appellanti avrebbero titolo a partecipare alla procedura del 2015, e quindi il loro ricorso, fondato unicamente su tale profilo di illegittimità, dovrebbe essere accolto. Viceversa, se la questione fosse dichiarata non...

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