N. 89 ORDINANZA 24 febbraio 2010 - 5 marzo 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), sostituito dall'art. 14 del decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 144, promosso dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di F.E.R.C., con ordinanza del 22 ottobre 2008, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso d'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare F.E.R.C., nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di giudizio immediato in ordine al reato previsto e punito dall'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, ed al delitto previsto e punito dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge n.

1423 del 1956, cosi' come modificato dalla legge n. 155 del 2005;

che, in particolare, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, risponde dei suddetti reati per avere contravvenuto alle prescrizioni inerenti alla misura stessa, tra cui quelle di vivere onestamente e di rispettare la legge, avendo guidato un'autovettura senza avere conseguito la patente (fatto commesso in San Cataldo il 28 settembre 2007);

che il rimettente, dopo aver posto in evidenza che la nuova formulazione della...

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