Ordinanza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione24 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 103

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace nel procedimento penale a carico di A. V., con ordinanza del 26 febbraio 2018, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2018, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 febbraio 2018, il Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.), ossia per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità;

che il giudice rimettente premette che A. V. è stato tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e settimo comma, cod. pen. per lesioni personali gravi, risultate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni, patite da F. R. a seguito di un sinistro stradale in data 7 luglio 2016;

che «la contestazione del comma 7 del menzionato articolo presuppone il riconoscimento della colpa concorrente in capo alla persona offesa»;

che in ipotesi di condanna dell’imputato conseguirebbe la revoca della patente di guida, la quale non può essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni;

che all’udienza del 23 ottobre 2017 il difensore dell’imputato ha eccepito l’illegittimità...

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